Cassazione Penale, Sentenza n. 3436/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Varesi impugnava la sentenza di conferma della propria condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravata e bancarotta patrimoniale semplice commesse quale amministratore e poi liquidatore della S.C.M. Electronic Technology s.r.l. (fallita nel 2015). Ha proposto quattro motivi: 1) nullità della decisione per tenersi l'udienza del 25/01/2023 in sua assenza senza notifica del rinvio; 2) mancata prova dell'aggravamento del dissesto dopo il 2013 e quindi infondatezza del reato di bancarotta semplice; 3) erronea qualificazione come bancarotta fraudolenta patrimoniale delle somme versate e dei prelievi con carte aziendali, che sarebbero state rimborsi di anticipazioni e spese di cantiere; 4) inesistenza della bancarotta documentale in ragione della regolare tenuta della contabilità accertata nella verifica fiscale e dell'impossibilità di accesso ai dati del computer per cause non imputabili a lui.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto intempestiva l'eccezione di nullità relativa alla mancata notifica del rinvio perché doveva essere sollevata in udienza ai sensi degli artt. 180 e 182 c.p.p.; ha inoltre escluso che le doglianze sugli altri punti fossero dedotte correttamente: molte delle censure sono vizi di motivazione (che devono essere dedotti ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.) mentre il ricorso le ha tratte come violazioni di legge (art. 606 lett. b)), con conseguente inammissibilità. Sul merito la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione logica e sufficiente: il curatore aveva documentato un aggravamento del passivo negli esercizi 2014-2015, sicché risultava la colpa del Varesi per non avere tempestivamente chiesto il fallimento; le presunte prassi di anticipazioni e restituzioni non erano dimostrate da riscontri oggettivi; le spese con carte non erano comprovate come inerenti all'attività sociale; il contenuto del dispositivo informatico consegnato era insufficiente a ricostruire il volume d'affari 2014-2015. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 180 c.p.p.
La nullità dell'omessa notifica dell'avviso di rinvio è una nullità a regime intermedio che va dedotta entro i termini degli artt. 180 e 182 c.p.p.; pertanto doveva essere eccepita tempestivamente in udienza
art. 181 c.p.p. comma 4
Richiamato dal ricorrente ma la Corte ha precisato che non si applica per derimere la questione della tempestività rispetto all'art. 182 c.p.p.
art. 182 c.p.p. comma 2
Quando la parte è assistita in udienza la nullità deve essere eccepita prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo; è sufficiente la presenza del difensore (anche d'ufficio) per dedurre la nullità, senza che debba essere presente personalmente l'imputato
art. 533 c.p.p.
La disciplina del "governo della regola di giudizio" è stata menzionata ma la sua presunta violazione non è stata dedotta nella forma richiesta per essere esaminata in Cassazione
art. 606 c.p.p. (lett. b), c), e))
La Corte sottolinea la corretta distinzione tra i vizi deducibili: lett. b) riguarda la violazione della legge penale sostanziale o la sua applicazione errata; lett. e) riguarda i vizi di motivazione; il ricorrente ha erroneamente qualificato come violazioni di legge censure che sono in realtà vizi di motivazione, rendendo il ricorso inammissibile. Inoltre la deduzione di violazione dell'art. 533 non è idonea perché non prevista a pena di nullità/inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606 lett. c).
art. 605 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in modo alternativo ma la Corte ha ritenuto la denunzia della sua violazione inammissibile per le stesse ragioni procedurali
art. 616 c.p.p.
Dispositivi che consentono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Eccepire tempestivamente in udienza ogni nullità formale: l'omessa notifica di un rinvio va segnalata al più tardi nell'udienza stessa, e può farlo il difensore; se non sollevata perde efficacia in Cassazione
- Distinguere chiaramente i vizi di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) dai vizi di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.): molti rilievi attinenti alla valutazione delle prove devono essere dedotti come vizi di motivazione, altrimenti risultano inammissibili
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre argomentazioni già respinte dal giudice di merito: è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione determinandone la contraddittorietà o la carenza logica e documentando i punti non considerati
- Quando si contestano valutazioni probatorie (per es. natura dei pagamenti, destinazione di prelievi con carte), occorre fornire riscontri oggettivi e documentali che confutino espressamente le conclusioni del curatore o del giudice di merito
- La produzione tardiva o la consegna di dispositivi informatici può essere scrutinata dal giudice: è preferibile custodire e mettere a disposizione tempestivamente dati e backup completi, con attestazioni tecniche sull'integrità e accessibilità del contenuto
- La verifica fiscale che attesta regolarità contabile fino ad un certo esercizio non esclude che il dissesto si sia aggravato negli esercizi successivi: per contestare una ricostruzione del passivo occorre dimostrare specificamente che l'aggravamento non si è verificato o che è imputabile a fattori non riconducibili all'amministratore/liquidatore
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