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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5655/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma parziale della condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 relativo all'omesso versamento IVA per gli anni d'imposta 2011 e 2012 (importi contestati: € 440.776,86 per il 2011 e € 255.165,62 per il 2012). Il ricorrente ha sostenuto: 1) carenza di prova dell'elemento oggettivo del reato, lamentando che la quantificazione dell'imposta evasa si fondava solo su elementi induttivi tratti dall'accertamento tributario senza valutare gli elementi passivi (IVA a credito/fatture di acquisto); 2) assenza dell'elemento soggettivo (mancata dimostrazione della volontà di evadere e della consapevolezza del superamento della soglia di punibilità); 3) in via subordinata, illegittima determinazione della pena in quanto parametrata su normativa più grave o comunque non conforme al criterio temporale (rischio di reformatio in pejus); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (si richiamava l'incensuratezza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto conforme la metodologia dei giudici di merito: il giudice penale può valorizzare, con motivazione adeguata, gli elementi induttivi utilizzati dall'accertamento tributario purché siano corroborati da riscontri (nel caso, la documentazione e le fatture emesse dalla società). Ha escluso rilievo agli elementi passivi di reddito non comprovati, osservando che per l'IVA non sono computabili crediti non dimostrati (salvo prova di effettivo versamento ai fornitori). L'elemento soggettivo è stato ritenuto provato dalla omissione della dichiarazione e dal mancato versamento successivo, nonché dalla conoscenza dell'ammontare dell'imposta desumibile dalle proprie fatture. Le censure sulla determinazione della pena e sulla presunta applicazione di disciplina più grave sono state giudicate generiche e congetturali; la Corte ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla reformatio in pejus. La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è stata giudicata inammissibile, considerato che la sola incensuratezza non è più idonea a giustificare automaticamente il beneficio (ragioni legislative successive). A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si segnala che la Corte d'appello aveva comunque disposto la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 5

    Fattispecie di omesso versamento di imposte (omissione dichiarativa e/o omesso versamento dell'IVA). La corte ha ritenuto che la condotta omissiva e il relativo ammontare possano essere desunti anche da elementi induttivi e dalla documentazione aziendale.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 10

    Norma sull'occultamento o distruzione delle scritture contabili: menzionata come imputazione originaria per la quale l'imputato era stato assolto in primo grado per insussistenza del fatto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regime delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che, a seguito della modifica legislativa (legge n. 125/2008), la sola incensuratezza non giustifica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • d.lgs. n. 158/2015

    Riferimento alla riforma sanzionatoria che ha modificato i limiti edittali della pena: la Corte ha valutato che non risultano prove che il giudice abbia applicato una disciplina più grave al tempo dei fatti, e che ogni deduzione contraria era congetturale.

  • legge n. 125/2008 (conversione d.l. n. 92/2008)

    Normativa che ha inciso sull'interpretazione delle attenuanti generiche e sull'ammissibilità del loro riconoscimento in presenza della sola incensuratezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e ad oneri a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per condannare l'imputato al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

  • principio del divieto di reformatio in pejus

    Richiamato in relazione alla doglianza sulla pena: la Corte ha osservato che non sussiste alcun peggioramento concreto del trattamento sanzionatorio operato in sede di gravame, atteso che è stata mantenuta la stessa pena di primo grado e riconcessa la sospensione condizionale.

Massime di principio

  • In reati tributari il giudice penale non è vincolato dalle stime dell'accertamento tributario, ma può valorizzarle come elementi induttivi purché vi sia motivazione e, idealmente, riscontri documentali a sostegno.
  • La quantificazione dell'IVA evasa tramite fatture emesse dalla stessa società è prova significativa; i crediti Iva o altri elementi passivi rilevano solo se provati concretamente (es. dimostrazione di effettivo pagamento ai fornitori).
  • L'omissione della dichiarazione e il mancato versamento possono essere valutati come elementi indicativi dell'elemento soggettivo (dolo) nei reati tributari quando l'ammontare dell'imposta è desumibile e noto all'agente.
  • Le censure sulla applicazione di una normativa sanzionatoria più grave richiedono argomentazioni precise: deduzioni generiche o congetturali non sono ammissibili in Cassazione.
  • Dopo le modifiche normative (es. legge n. 125/2008), la sola incensuratezza non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorre valutare il quadro complessivo della personalità e del comportamento dell'imputato.
  • La prospettazione di una reformatio in pejus necessita di dimostrare un effettivo peggioramento del carico sanzionatorio in sede di impugnazione; in mancanza, la doglianza è infondata.

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