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Ordinanza

Ordinanza n. 3073/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione del provvedimento amministrativo contestato. Dal testo emerge che la controversia riguarda il dimensionamento scolastico e che il provvedimento impugnato è intervenuto a valle del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 5511 del 2025. L'appellante ha prospettato sopravvenienze che, secondo il giudice, potranno essere valutate dalla Regione nell'elaborazione del nuovo piano di dimensionamento relativo all'anno scolastico 2027/2028. Non sono indicati nel testo gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto insussistente il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato, anche considerando che quest'ultimo era stato adottato in attuazione del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 5511 del 2025. In sede di comparazione sommaria degli interessi, l'interesse azionato dal Comune è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse prevalente alla necessaria ottemperanza al giudicato. Il Collegio ha precisato che la Regione potrà comunque valutare le sopravvenienze segnalate dal Comune nell'ambito della predisposizione del nuovo piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2027/2028. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento non può essere concessa in assenza di un pericolo concreto di danno grave e irreparabile.
  • Quando il provvedimento impugnato è adottato a valle di un giudicato, nella comparazione sommaria degli interessi propria della fase cautelare assume prevalenza l'interesse all'ottemperanza alla decisione giudiziaria.
  • La mancata concessione della tutela cautelare non impedisce all'amministrazione competente di valutare le sopravvenienze dedotte dalla parte interessata nell'ambito della successiva riedizione della pianificazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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