Sentenza del 15/04/2016 n. 7493 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato due avvisi di accertamento IRPEG e ILOR relativi agli anni 1995 e 1996. Il punto principale riguardava ingenti somme versate da Edison a controllate estere, qualificate dalla società come versamenti infruttiferi in conto futuro aumento di capitale, ma ritenute dall'Ufficio finanziamenti onerosi soggetti alla disciplina del transfer pricing. L'Agenzia sosteneva che, anche in caso di finanziamento formalmente gratuito, il reddito dovesse essere determinato secondo il valore normale. Edison, con il ricorso n. 4011/2009, contestava invece l'inammissibilità dei propri ricorsi contro il diniego di definizione agevolata, deducendo l'incompetenza non correttamente indicata e l'errore scusabile derivante dall'errata indicazione del giudice competente.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il ricorso di Edison contro l'inammissibilità dei ricorsi sul diniego di definizione agevolata, ritenendo competente la CTR presso cui pendeva già la lite e precisando che l'errata indicazione del giudice nell'atto non rende ammissibile il ricorso davanti a un giudice incompetente, ma può giustificare la rimessione in termini. Ha invece accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate: la CTR non poteva considerare irrilevante la qualificazione dei versamenti come finanziamenti o apporti di capitale. Anche un finanziamento infragruppo transfrontaliero senza interessi può essere valutato secondo il valore normale ai fini del transfer pricing. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, mentre il terzo e il quarto sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza favorevole a Edison è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 76, comma 5, TUIR, vecchia numerazione, oggi art. 110, comma 7
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito.
La disciplina del transfer pricing si applica alle operazioni infragruppo transfrontaliere anche quando il contratto è formalmente gratuito o privo di interessi. Occorre valutare la sostanza economica dell'operazione e confrontarla con condizioni di libera concorrenza, senza che la qualificazione negoziale delle parti sia di per sé decisiva.
D.P.R. n. 917/1986, art. 9, comma 3, TUIR
Per valore normale (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.
Il valore normale costituisce il parametro per confrontare l'operazione infragruppo con analoghe operazioni tra soggetti indipendenti in condizioni comparabili.
D.P.R. n. 917/1986, art. 42, TUIR, vecchia numerazione
Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alla scadenza e nelle misure pattuite per iscritto.
La norma prevede una presunzione di percezione degli interessi sui mutui, ma la Corte ha chiarito che, ai fini del transfer pricing, la valutazione secondo valore normale non è esclusa neppure dalla qualificazione del finanziamento come infruttifero.
Codice civile, art. 1815
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante.
Il mutuo è normalmente oneroso; chi sostiene la gratuità del finanziamento deve fornire una prova adeguata. Tuttavia, la gratuità non impedisce automaticamente l'applicazione del transfer pricing.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 5, comma 3
La mancata indicazione del giudice competente nella pronuncia di incompetenza non ha determinato, nel caso concreto, l'accoglimento del ricorso, poiché trovava applicazione la disciplina speciale relativa al giudice presso il quale pendeva la lite.
Legge n. 289/2002, art. 16, comma 8
Il ricorso avverso il diniego di definizione della lite va proposto dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
La competenza per impugnare il diniego di definizione agevolata spetta al giudice tributario davanti al quale è già pendente la controversia principale, anche se l'atto indica erroneamente un diverso giudice.
Legge n. 212/2000, art. 7, comma 2, lett. c), Statuto dei diritti del contribuente
L'atto deve indicare l'organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere. L'errata o omessa indicazione non rende automaticamente nullo l'atto né consente di radicare la competenza davanti a un giudice incompetente; può però giustificare la rimessione in termini per errore scusabile.
D.P.R. n. 917/1986, art. 75, TUIR, vecchia numerazione, oggi art. 109
Il principio di competenza impone di imputare costi e ricavi all'esercizio in cui diventano certi e obiettivamente determinabili. Nel caso concreto, i motivi dell'Agenzia su questo tema sono stati dichiarati inammissibili per formulazione inadeguata del quesito.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 1, n. 4
La censura di motivazione apparente è stata dichiarata inammissibile perché la parte contestata della motivazione non aveva autonomo valore decisorio.
Massime di principio
- Nelle operazioni finanziarie infragruppo transfrontaliere, la qualificazione formale come versamento infruttifero o apporto in conto capitale non è decisiva: occorre verificare la reale natura economica dell'operazione.
- La disciplina del transfer pricing può applicarsi anche a finanziamenti senza interessi, perché il confronto con il valore normale dipende dalle condizioni che sarebbero state praticate tra imprese indipendenti, non soltanto dagli interessi formalmente pattuiti.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare l'esistenza dell'operazione infragruppo e la sua apparente difformità dai valori normali; il contribuente deve dimostrare, secondo le regole ordinarie sull'onere della prova, la conformità delle condizioni applicate al mercato o la diversa natura dell'operazione.
- Per impugnare un diniego di definizione agevolata, il ricorso deve essere presentato davanti al giudice presso cui pende la lite principale. Un'indicazione errata nell'atto non trasferisce la competenza a un giudice diverso, ma può consentire la rimessione in termini.
- Le questioni sul principio di competenza devono essere dedotte in Cassazione con censure specificamente collegate ai fatti e all'errore attribuito alla sentenza; quesiti astratti o non riferiti alla fattispecie possono essere dichiarati inammissibili.
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