Cassazione Civile, Ordinanza n. 04883/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda origina dalla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo presentata da una imprenditrice individuale e dalla contestuale dichiarazione di fallimento, poi confermate in appello. Il successivo ricorso per cassazione contro la sentenza di appello era stato dichiarato inammissibile. La ricorrente ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro l'ordinanza di inammissibilità, deducendo due motivi: con il primo ha denunciato un preteso errore di fatto della Cassazione nell'avere ritenuto che l'insolvenza derivasse dal mutuo stipulato nel 2011 e dal pagamento di sole 13 rate, sostenendo invece che il finanziamento originario era con un diverso istituto e che, per effetto di una surroga, erano state pagate complessivamente 68 rate; ha inoltre lamentato il travisamento e l'omesso esame di parte del terzo motivo del precedente ricorso. Con il secondo motivo ha dedotto un ulteriore travisamento delle risultanze processuali e l'omesso esame di documentazione integrativa depositata nel procedimento di concordato, assumendo che tali documenti dimostrassero la fattibilità del piano e avrebbero dovuto incidere sulla valutazione della Corte.
La decisione
La Corte ha ricordato che la revocazione delle proprie decisioni è ammessa solo per errore di fatto revocatorio, cioè per una falsa percezione immediatamente rilevabile e decisiva, non per errori di giudizio, valutazione o interpretazione degli atti. Ha quindi ritenuto che entrambi i motivi del ricorso mirassero in realtà a contestare valutazioni di merito e l'interpretazione delle risultanze processuali, non una svista percettiva. In particolare, la doglianza sulle rate del mutuo e sulla documentazione del concordato non integrava un errore di fatto, ma tendeva a ottenere un nuovo esame del merito e dello stato di insolvenza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il fallimento era rimasto intimato; è stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere una falsa percezione della realtà, decisiva, immediatamente rilevabile dagli atti, e non può consistere in errori di diritto, di giudizio o di valutazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per ribadire che il sindacato sulla valutazione dei fatti è in ogni caso nei limiti del vizio motivazionale consentito in cassazione.
art. 186-bis, comma 2, l.f.
Richiamato solo nel riepilogo del precedente giudizio, in relazione ai limiti della dilazione del pagamento dei crediti privilegiati nel concordato con continuità aziendale.
art. 161, comma 3, l.f.
Richiamato con riferimento alla relazione del professionista nel procedimento di ammissione al concordato preventivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile soltanto per errore di fatto revocatorio, inteso come svista percettiva obiettivamente rilevabile dagli atti; non è invece ammessa per denunciare errori di diritto, di giudizio o di valutazione.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste del travisamento dei fatti, miri in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio o la qualificazione giuridica delle risultanze processuali.
- L'errore di fatto revocatorio deve riguardare un fatto decisivo e deve essere tale che, senza di esso, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa; non basta dimostrare che una diversa lettura degli atti avrebbe potuto condurre a un esito differente.
- È inammissibile la revocazione quando il giudice di legittimità abbia comunque pronunciato sul motivo di ricorso, anche se non abbia esaminato analiticamente tutte le argomentazioni svolte, perché in tal caso si prospetta un errore di giudizio e non una mancata percezione del motivo.
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza si identifica con un'impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali; la deduzione di elementi contrari richiede una censura che attacchi il corretto perimetro del sindacato consentito, non una mera rilettura del merito.
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