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Ordinanza

Ordinanza n. 929/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della Delibera della Giunta Comunale di Milano n. 982 dell’8 luglio 2022, con cui è stata “delimitata una zona a traffico limitato” interessante l’area del quartiere “Isola” e della conseguente ordinanza n. 1092/2022 del 12 ottobre 2022 avente ad oggetto “istituzione di Zona a Traffico Limitato – Area Quartiere Isola”; 2. della successiva Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 12/02/2026, con la quale viene disposta la modifica ed integrazione della disciplina viabilistica della zona a traffico limitato soprarichiamata del quartiere Isola e della successiva ordinanza viabilistica n. 459/2026 del 02/03/2026 con la quale si ordina ulteriormente di modificare ed integrare l’ordinanza n. 1092/2022 e successive modificazioni con le quali sarà poi reso operativo il pre-esercizio a far data dal 20/04/2026 con la predisposizione dei varchi, l’istallazione delle telecamere per i primi test di funzionamento e rilevazione automatica dei passaggi (determina dirigenziale n. 2523 del 31/03/2026); 3. della coeva e presupposta Ordinanza sindacale c.d. "Antimovida" entrata in vigore in data 11 giugno 2026, nella parte in cui comprime cumulativamente l'utilizzo dei plateatici nel Quartiere Isola; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali istruttori e le relazioni tecniche della Direzione Mobilità;

Giustizia amministrativa202602406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni e ordinanze comunali istitutive e modificative della zona a traffico limitato nel quartiere Isola, nonché ordinanza sindacale cosiddetta "Antimovida" relativa all'utilizzo dei plateatici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta comunale di Milano che ha delimitato una zona a traffico limitato nel quartiere Isola, la relativa ordinanza viabilistica istitutiva, i successivi atti di modifica e integrazione della disciplina della ZTL e gli atti connessi, inclusi quelli relativi al pre-esercizio dei varchi e all'installazione delle telecamere. È stata inoltre impugnata l'ordinanza sindacale cosiddetta "Antimovida", nella parte concernente la limitazione cumulativa dell'utilizzo dei plateatici nel quartiere. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel merito. Il TAR ha riservato alla fase di merito l'esame dell'eccezione relativa alla tempestività del ricorso e della questione concernente l'ammissibilità del ricorso in relazione all'interesse azionato dalla società. In sede cautelare, la ricorrente ha prospettato un pregiudizio derivante dal minor afflusso di clientela causato dalla ZTL.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che, nelle more della decisione di merito, non fosse dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile: da un lato, l'ordinanza cosiddetta "Antimovida" era stata revocata; dall'altro, il danno prospettato dalla società, consistente nel possibile minor afflusso di clientela dovuto alla ZTL, è stato considerato meramente ipotetico e non adeguatamente provato. Il Collegio ha rinviato alla cognizione piena di merito la decisione sulla tempestività e sull'ammissibilità del ricorso rispetto all'interesse della società. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione delle sopravvenienze fattuali rilevanti per la posizione difensiva della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari; nel caso concreto la domanda è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, ossia del periculum in mora.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere rigettata quando il pregiudizio allegato dal ricorrente, consistente in una possibile riduzione dell'afflusso di clientela derivante da una disciplina viabilistica, abbia carattere meramente ipotetico e non sia adeguatamente dimostrato.
  • La revoca sopravvenuta di uno degli atti impugnati incide sulla valutazione del pregiudizio cautelare e può escludere l'attualità del danno riferibile a quell'atto.
  • Le questioni relative alla tempestività e all'ammissibilità del ricorso possono essere riservate alla fase di merito quando non sia comunque configurabile, in sede cautelare, un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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