Sentenza n. 148/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5/2025 in data 7 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero ad attribuire € 1.500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., della sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la Carta elettronica del docente, l’importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione del giudicato, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 3 aprile 2025 e il suo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 18 luglio 2025. Ha chiesto l’ordine di accredito dell’importo dovuto, riferito agli anni scolastici indicati nel ricorso, nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza, valorizzando la prova del passaggio in giudicato, la mancata esecuzione della pronuncia e l’assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione. Ha inoltre ritenuto decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, considerando idonea la notificazione effettuata all’indirizzo PEC del Ministero. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli sessanta giorni per provvedere dalla comunicazione della ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la somma è stata determinata negli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza del TAR e fino all’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi; il TAR ne ha ravvisato i presupposti in presenza della mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato, fissare modalità e termini dell’adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per riconoscere una somma di denaro dovuta per il ritardo nell’esecuzione, determinata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’esecuzione commissariale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto tale termine decorso dalla notificazione della sentenza del giudice ordinario alla PEC ministeriale idonea.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale base per la corresponsione di interessi o rivalutazione sull’importo dovuto alla ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione quando sia documentato il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e risulti l’omesso adempimento degli obblighi in essa stabiliti.
- Per le amministrazioni dello Stato, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 decorre da una notificazione della pronuncia effettuata presso un indirizzo PEC istituzionale idoneo a riceverla; decorso tale termine senza adempimento, sussistono i presupposti per l’ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza infruttuosa del termine e a una specifica richiesta dell’interessato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso aggiuntivo.
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