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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21763/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona del 12/11/2019 che aveva rigettato l'istanza della ricorrente, proposta ai sensi dell'art. 297 c.p.c., di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio precedentemente sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. La ricorrente sosteneva che la sospensione necessaria fosse venuta meno in quanto la sentenza di primo grado nel giudizio pregiudicante era diventata, per alcuni capi, incontestata (non impugnata) e che, in ogni caso, ove la sentenza pregiudicante fosse impugnata, la sospensione poteva essere valutata solo secondo i criteri dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; chiedeva quindi la riassunzione e l'annullamento dell'ordinanza

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto dalla Lattanzio perché la parte non aveva impugnato tempestivamente il primo provvedimento di diniego dell'istanza di prosecuzione e non poteva così avvalersi del regolamento rispetto al successivo provvedimento analogo. Tuttavia le Sezioni Unite, nel merito di massima importanza, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, salvo casi in cui la legge richieda espressamente il giudicato, quando tra due giudizi esiste pregiudizialità tecnica e il giudizio pregiudicante è stato deciso con sentenza non ancora passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.: il giudice può, invece, valutare l'applicazione facoltativa dell'art. 337, comma 2, c.p.c., e, in caso di conflitto successivo tra giudicati, applicare l'art. 336, comma 2, c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa

    Disciplina la sospensione 'necessaria' quando esiste una pregiudizialità tecnica; le Sezioni Unite confermano l'efficacia limitata dell'istituto e ne riconducono l'ambito ai casi in cui la sospensione sia realmente giustificata, evitando un'applicazione automatica fino al passaggio in giudicato quando sopravvengano elementi che consentono di riattivare il processo (es. sentenza di primo grado della pregiudicante)

  • art. 297 c.p.c.

    le parti devono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi 'dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa, di cui all'art. 295'

    Fissa il termine per la richiesta di prosecuzione del giudizio sospeso; la Corte precisa che il riferimento al passaggio in giudicato non determina automaticamente la durata ineludibile della sospensione quando sopravvengano ragioni per riassumere prima, ma ribadisce l'importanza del rispetto dei termini e della tempestività dell'impugnazione dei provvedimenti di diniego

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata

    Regola la sospensione 'facoltativa' del processo in presenza di una sentenza invocata in altro giudizio; le Sezioni Unite confermano che, una volta sopravvenuta una sentenza di primo grado nella causa pregiudicante (pur impugnata), il giudice del giudizio pregiudicato può avvalersi di questo articolo per valutare discrezionalmente la sospensione

  • art. 42 c.p.c.

    Norma che estende la possibilità del regolamento necessario di competenza ai provvedimenti che dispongono la sospensione ex art. 295; la questione della sua estensibilità al rigetto dell'istanza di riassunzione è stata discussa: le Sezioni Unite condividono l'orientamento estensivo ma nel caso concreto hanno dichiarato inammissibile il regolamento per motivi procedurali

  • art. 47, secondo comma, c.p.c.

    Stabilisce il termine per proporre il regolamento necessario di competenza; la Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione tempestiva del primo diniego abbia reso inammissibile il regolamento proposto avverso il successivo provvedimento

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Prevede l'effetto 'espansivo' esterno della riforma o della cassazione su provvedimenti e atti dipendenti; la Corte indica che, in caso di conflitto fra giudicati, tale norma può operare quale rimedio a posteriori

  • art. 282 c.p.c.

    Norma sulla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado; è stata evocata per spiegare la ragione per cui una sentenza di primo grado ha già autorità e può giustificare la ripresa del processo pregiudicato anche se impugnata

  • art. 34 c.p.c.

    Regola l'accertamento incidentale e la trasformazione di una questione pregiudiziale in autonoma controversia; contribuisce a definire i presupposti di operatività della sospensione ex art. 295

  • art. 40 e art. 274 c.p.c.

    Norme sul cumulo e sulla riunione dei procedimenti; il giudice deve favorire la simultaneità del processo ove possibile per evitare la sospensione

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    Consente alle Sezioni Unite di enunciare il principio di diritto in casi di massima importanza; la Corte ha esercitato tale potere per chiarire il rapporto tra art. 295 e art. 337

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati come criteri costituzionali e convenzionali che impongono la necessità di contemperare il diritto alla ragionevole durata del processo con le esigenze di coordinamento dei giudicati

Massime di principio

  • Se un giudizio è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità tecnica, la sopravvenuta sentenza di primo grado nel giudizio pregiudicante, pur impugnata, non impone automaticamente la permanenza della sospensione fino al passaggio in giudicato: il giudice del processo pregiudicato può valutare la ripresa del processo e, se del caso, applicare la sospensione facoltativa dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La parte che ottiene un diniego di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 297 c.p.c. deve impugnare tempestivamente il primo provvedimento se intende utilizzare il regolamento necessario di competenza; la mancata impugnazione rende inammissibile regolamenti proposti successivamente sullo stesso tema
  • Quando la questione pregiudiziale non richiede per legge l'accertamento con efficacia di giudicato, il giudice del processo dipendente può decidere di riassumere o proseguire il processo sulla base della sentenza di primo grado della pregiudicante, valutando la possibilità di applicare discrezionalmente l'art. 337, comma 2, c.p.c.
  • In caso di conflitto tra giudicati sorti in seguito a ripresa del processo pregiudicato prima del passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante, l'art. 336, comma 2, c.p.c. offre un rimedio di coordinamento per gli effetti della riforma o della cassazione
  • Per evitare l'effetto paralizzante della sospensione necessaria occorre privilegiare in concreto soluzioni che favoriscano la simultaneità del processo (riunione o cumulo) e rispettino il principio della ragionevole durata del processo

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