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Sentenza

Sentenza del 06/03/2017 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Istanza di rimborso - Prescrizione - Termine decennale -Applicabilità Artt. 2934 e 2946 c.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto perché il diritto al rimborso risultava prescritto. Il rimborso delle imposte versate in eccesso è soggetto al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; decorso tale termine senza un valido atto interruttivo, il contribuente non può più far valere giudizialmente la pretesa restitutoria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso di somme ritenute versate in eccesso, richiesto in sede di dichiarazione dei redditi. Dopo un sollecito, ha impugnato il tacito diniego dell'Ufficio. Tuttavia, tra il sollecito di parte e il deposito del ricorso è trascorso un periodo superiore a dieci anni. La controversia riguardava quindi l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale al diritto al rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 2934 del codice civile

    Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

    La norma costituisce il principio generale secondo cui l'inerzia del titolare, protratta per il periodo previsto dalla legge, comporta l'estinzione del diritto, salvo i casi di imprescrittibilità.

  • Art. 2946 del codice civile

    Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    Il diritto al rimborso delle imposte versate in eccesso, in assenza di un termine speciale applicabile, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

Massime di principio

  • Le pretese di rimborso fiscale non possono essere esercitate indefinitamente: quando non è previsto uno specifico termine più breve o diverso, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale.
  • La presentazione di un'istanza o di un sollecito non mantiene automaticamente il diritto indefinitamente: occorre verificare se l'atto abbia effettivamente natura interruttiva della prescrizione e quando sia stato compiuto.
  • Prima di impugnare un tacito diniego è essenziale verificare il tempo trascorso dall'ultima richiesta o dall'ultimo atto validamente interruttivo; il superamento del decennio può comportare il rigetto per prescrizione.
  • La tempestività delle iniziative del contribuente è determinante: per preservare una pretesa restitutoria occorre rinnovare validamente gli atti interruttivi e, se necessario, proporre il ricorso entro i termini processuali applicabili.

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