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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47554/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma (26/04/2023) che aveva disposto l'annullamento parziale del sequestro preventivo relativo alla targa e alla carta di circolazione della Volkswagen Golf di proprietà della De Prosperis. Il Pubblico Ministero deduceva che targa e documenti costituiscono "corpo del reato" e che sono stati ottenuti illecitamente nell'ambito di una frode fiscale (omesso versamento dell'IVA da parte della società Motor Trade, che acquistava veicoli dall'estero emettendo fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) e di reati di induzione al falso ideologico, per cui sosteneva la legittimità del sequestro preventivo e della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile per genericità e per mancata specifica confutazione delle ragioni poste dal Tribunale del riesame. Sul merito la Corte ha comunque condiviso le conclusioni del Tribunale del riesame: pur ritenendo che targa e carta di circolazione siano il "prodotto del reato" (ottenute mediante induzione in errore), essendo i beni di proprietà di un terzo estraneo al reato e dimostrata la sua buona fede, trova applicazione il regime della confisca facoltativa (art. 240, commi 1 e 3, c.p.) e non quello della confisca obbligatoria per beni intrinsecamente pericolosi (art. 240, comma 2 e 4, c.p.). Pertanto l'ordinanza di annullamento parziale del sequestro è stata confermata e il ricorso del Pubblico Ministero è respinto.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2 cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di sequestro preventivo funzionale alla confisca; il provvedimento originario era adottato ai sensi di tale norma.

  • artt. 110, 48 e 476 cod. pen.

    Delitti contestati agli amministratori della società importatrice (concorso e falsità ideologica) che hanno determinato l'emissione del decreto di sequestro.

  • art. 240 cod. pen. (comma 1, comma 2, comma 3, comma 4)

    comma 4: "possono essere consentite mediante autorizzazione amministrativa"

    La Corte distingue tra confisca obbligatoria per beni intrinsecamente pericolosi (comma 2, con possibile deroga comma 4 se l'uso può essere autorizzato amministrativamente) e confisca facoltativa (comma 1) con tutela del terzo in buona fede (comma 3). Nel caso concreto, pur essendo i documenti prodotto del reato, il terzo in buona fede consegue protezione ex comma 3 e si applica il regime facoltativo.

  • art. 1, commi 9 e 10, d.l. 262/2006 (conv. L. 286/2006)

    "Ai fini dell'immatricolazione ... la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 ... il comma 10 precisa che 'l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA[...]'"

    La normativa tributaria richiede prova dell'avvenuto versamento dell'IVA per l'immatricolazione di veicoli acquistati intracomunitariamente; tale obbligo distingue l'acquisto fatto da un privato rispetto a quello fatto da un soggetto passivo IVA e spiega la rilevanza dell'omesso versamento nel caso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella enunciazione del motivo di ricorso (esposizione nei limiti necessari) richiamati dalla Procura nella formulazione del ricorso in Cassazione.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 52/E del 30/07/2008

    Chiarisce che l'immatricolazione di autoveicoli acquistati sul mercato comunitario è subordinata alla verifica dell'avvenuto versamento dell'IVA e all'allegazione del modello F24, salvo il caso del soggetto passivo IVA non rivenditore abituale.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020

    Norma invocata in relazione alla modalità di deposito di requisitoria e conclusioni scritte; non decisiva sul merito ma richiamata procedimentalmente.

Massime di principio

  • Se un bene (es. targa, carta di circolazione) è il "prodotto del reato" perché ottenuto mediante false dichiarazioni, ciò non esclude automaticamente la protezione del terzo acquirente in buona fede: per il terzo si applica il regime della confisca facoltativa ex art. 240, commi 1 e 3, c.p., quando non abbia tratto vantaggio e non abbia concorso nel reato.
  • La confisca obbligatoria prevista per beni intrinsecamente pericolosi (art. 240, comma 2) si applica solo se l'uso/porto/detenzione del bene non può essere autorizzato amministrativamente; se è ammessa una regolarizzazione amministrativa (es. pagamento dell'IVA e rettifica documentale) il vincolo reale può essere escluso (comma 4).
  • La possibilità di sanare la situazione mediante strumenti amministrativi (es. pagamento dell'IVA con modello F24 e ottenimento delle certificazioni richieste) è rilevante per escludere la sussistenza di una confisca obbligatoria e per valutare la tutela del terzo in buona fede.
  • Nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in presenza di terzi in buona fede l'autorità giudiziaria deve verificare se il terzo ha tratto vantaggio o concorso nel reato; in assenza di questi elementi il sequestro/confisca a suo carico è precluso.
  • In sede di ricorso per cassazione è indispensabile che il motivo confronti specificamente la motivazione del provvedimento impugnato: la mancanza di correlazione tra le ragioni del giudice di merito e quelle del ricorrente rende il ricorso inammissibile.
  • Distinguere correttamente tra "prodotto", "profitto" e "prezzo" del reato è essenziale per qualificare il bene e decidere se sia esperibile la confisca obbligatoria o facoltativa.

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