Cassazione Penale, Sentenza n. 14364/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava tre profili: 1) la sussistenza dell'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede" — deducendo l'assenza dei requisiti di necessità e consuetudine e l'assenza di sorveglianza continuativa, posto che il furto avvenne di notte in esercizio chiuso; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione e la collaborazione dell'imputato; 3) il riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.) in appello sarebbe stato motivato solo con la presenza di precedenti, senza valutare l'eloquenza del nuovo reato rispetto alla capacità a delinquere.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. 1) È stato accolto il primo motivo: la Corte di cassazione ha ritenuto che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non sussisteva, perché i beni si trovavano in un esercizio regolarmente chiuso e l'accesso è stato possibile solo rompendo la vetrina, neutralizzando il presidio; la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio quanto a tale aggravante e l'aggravante è stata eliminata. 2) Il secondo motivo è stato rigettato come aspecifico: la Corte d'appello aveva valutato che la confessione era necessitata dall'evidenza probatoria e quindi non meritevole di attenuazione. 3) Il terzo motivo è stato respinto: il riconoscimento della recidiva è stato ritenuto adeguatamente motivato (precedenti numerosi, anche specifici e con violenza/minaccia) e indicativo di maggiore capacità a delinquere. Poiché l'eliminazione dell'aggravante incide sul trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha annullato anche la parte relativa alla determinazione della pena e ha rinviato la determinazione del trattamento sanzionatorio a un'altra sezione della Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
commi 1, nn. 1 e 3 e comma 4
Riconosciuta la recidiva in base al curriculum criminale dell'imputato; la Corte ha ritenuto che i precedenti, anche specifici e più gravi, e la natura del nuovo reato dimostrassero una maggiore capacità a delinquere e accresciuta pericolosità sociale
art. 625 n. 7 c.p. (circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede)
L'aggravante richiede che il bene sia collocato in modo tale da facilitare l'apprensione da parte di terzi per necessità o consuetudine, in assenza di un sistema di vigilanza continuativa o di ostacoli. Nel caso concreto, con locale chiuso e vetrina infranta, la Corte ha ritenuto che il presidio fosse neutralizzato e l'aggravante non configurabile
giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 21911 del 17/5/2018)
La Corte di merito aveva richiamato un precedente relativo a contesti diversi (spogliatoio di campo sportivo); la Cassazione osserva che quel precedente non era applicabile al caso specifico e che il principio evocato era in realtà riferito a altra aggravante (minorata difesa), quindi non supportava la qualificazione contestata
Massime di principio
- L'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede" richiede che il bene sia accessibile per "necessità" o "consuetudine" e che non vi siano barriere o vigilanza continuativa: se per accedere è necessario neutralizzare un presidio protettivo (es. rompere una vetrina o forzare una saracinesca), l'aggravante difficilmente sussiste
- La confessione o l'ammissione dei fatti non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: se la confessione è resa in presenza di evidenze schiaccianti (confessione necessitata), il giudice può ritenere che non valga a mitigare la pena
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione adeguata che colleghi i precedenti e la natura dei reati alla maggiore capacità a delinquere; l'accertamento può reggere anche se fondato sui precedenti se la Corte illustra la maggiore pericolosità e la specificità dei precedenti
- Se la Cassazione elimina o modifica un'aggravante che incide sul quantum della pena, la determinazione del nuovo trattamento sanzionatorio viene generalmente rimessa al giudice di merito (rinvio), salvo che gli elementi per rivalutarlo siano già completi nel giudizio di legittimità
- Per impugnazioni in cassazione, i motivi devono essere specifici: lagnanze aspecifiche (es. ripetere una circostanza positiva già valutata dal giudice senza aggiungere elementi) sono destinate a essere dichiarate inammissibili o rigettate
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