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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25115/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca di una somma di denaro (quasi 6.000 euro) disposta con la sentenza di patteggiamento. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ablazione sostenendo l'assenza di un nesso eziologico tra il denaro e il reato contestato (art. 12 d.lgs. n. 286/1998: trasporto di cittadino straniero privo di titolo), non essendo stata contestata l'aggravante relativa alla finalità di profitto (comma 3-ter, lett. b) dell'art. 12), e quindi mancando giustificazione per la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla misura di sicurezza patrimoniale consistente nella confisca del denaro. Ha ritenuto la motivazione del GIP generica e apodittica, priva di elementi concreti che dimostrassero il nesso tra la somma e il reato (ossia che la somma fosse corrispettivo per l'accompagnamento). Poiché la confisca non risultava frutto di accordo tra le parti, il vizio di motivazione era sindacabile in cassazione ex art. 606 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata in parte e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Udine - Ufficio del GIP in diversa persona ai sensi dell'art. 623, lett. d) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento; la pronuncia di patteggiamento che include misure patrimoniali è soggetta a sindacato in Cassazione nei limiti e con le modalità previste, distinguendo se la misura è frutto di accordo o meno.

  • art. 12 d.lgs. n. 286/1998

    comma 1; comma 3-ter, lett. b)

    Norma che sanziona l'agevolazione dell'ingresso/permamenza degli stranieri; il comma 3-ter, lett. b) riguarda l'aggravante legata alla finalità di profitto, la quale ha rilievo probatorio per giustificare confische legate al profitto del reato.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplinando la confisca, consente l'ablazione di beni ritenuti profitto o provento del reato; l'applicazione richiede motivazione specifica e nesso tra beni e reato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fissa i motivi di ricorso per cassazione; nel caso di confisca non concordata nel patteggiamento il vizio di motivazione è sindacabile secondo la disciplina generale di tale articolo.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i profili di cassazione quando la misura è frutto di accordo tra le parti; se la confisca non è oggetto di accordo, tali limiti non operano.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Garantisce il requisito costituzionale della motivazione delle decisioni giudiziarie; qui rilevato per censurare la motivazione insufficiente sulla confisca.

  • art. 623, lett. d) cod. proc. pen.

    Consente il rinvio per nuovo giudizio a diverso giudice quando la sentenza è annullata in parte; applicato per disporre il riesame della confisca da parte di un altro GIP.

Massime di principio

  • La confisca di beni o denaro richiede una motivazione specifica che colleghi i beni al reato: non bastano affermazioni generiche o conclusioni prive di elementi concreti.
  • Se la confisca non è stata concordata nel patteggiamento, il vizio di motivazione è sindacabile in Cassazione secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.); il giudice deve indicare gli elementi fattuali che giustificano l'ablazione o spiegare perché le giustificazioni offerte non sono credibili.
  • In assenza di contestazione dell'aggravante 'finalità di profitto', il solo fatto del trasporto di soggetti irregolari non è di per sé sufficiente a dimostrare che somme trovate appartengano al profitto del reato: occorre prova del nesso causale o indizi concreti che lo supportino.
  • Per il difensore, un valido argomento per impugnare una confisca è la carenza di motivazione e l'assenza di elementi che colleghino il denaro al reato; per il pubblico ministero, è opportuno documentare e motivare chiaramente l'origine e la funzione economica delle somme sequestrate.
  • In caso di annullamento parziale per carenza motivazionale, il rinvio a diverso giudice è prassi prevista per garantire imparzialità nel nuovo esame della misura patrimoniale.

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