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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22652/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento con cui era stato disconosciuto un credito IVA, deducendo, per quanto ancora rileva in cassazione, l’illegittimità del ruolo e della cartella perché sottoscritti da persona priva di delega. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR Lombardia aveva invece accolto l’appello ritenendo che, essendo la sottoscrizione apposta da un funzionario direttivo, occorresse la prova della delega del titolare dell’ufficio, non essendo sufficiente la sola qualifica. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 36, comma 4-ter, d.l. 248/2007 conv. in l. 31/2008, sostenendo che la cartella era stata emessa ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 senza previo avviso di accertamento, sicché non era applicabile l’art. 42 e che, comunque, era sufficiente la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 21-septies e 21-octies l. 241/1990, sostenendo che la nullità per difetto di sottoscrizione riguarda l’avviso di accertamento solo se manca la firma del capo ufficio o di un delegato, mentre nel caso concreto il ruolo era stato sottoscritto dal Direttore della Direzione provinciale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la mancata sottoscrizione o la contestazione del potere di firma sulla cartella/ruolo non comporti invalidità quando l’atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere, essendo la cartella predisposta secondo un modello legale che non prevede la firma dell’esattore e operando, per il ruolo, la presunzione di riferibilità all’organo con onere della prova contraria a carico del contribuente. Ha inoltre escluso l’applicabilità alla cartella della disciplina dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, propria dell’avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disciplina sulla sottoscrizione del capo ufficio o del funzionario delegato riguarda l’avviso di accertamento e non si applica alla cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della validità della sottoscrizione e della formazione del ruolo, ma non assunto come fondamento della nullità dalla Corte.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La cartella oggetto di causa era stata emessa nell’ambito del controllo automatizzato, senza previo avviso di accertamento.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella, quale documento per la riscossione degli importi iscritti a ruolo, è predisposta secondo un modello approvato con decreto ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo intestazione e codice causale.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Per i requisiti formali del ruolo non è prevista una sanzione per omessa sottoscrizione, con conseguente operatività della presunzione di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per la cartella di pagamento nel caso esaminato.

  • art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Per il ruolo, atto vincolato, i vizi formali relativi alla sottoscrizione sono irrilevanti quando l’atto sia comunque riferibile all’amministrazione.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento non è nulla per la sola mancanza o contestazione della sottoscrizione, se dal contesto dell’atto risulti in modo univoco la sua riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emissione.
  • La regola di nullità per difetto di sottoscrizione prevista per l’avviso di accertamento non è automaticamente estensibile alla cartella di pagamento o al ruolo.
  • In tema di ruolo d’imposta, l’assenza di una specifica sanzione per l’omessa sottoscrizione comporta la presunzione di validità e riferibilità dell’atto all’amministrazione, con onere per il contribuente di fornire una contestazione specifica e concreta del difetto di potere o di provenienza.
  • Per gli atti amministrativi vincolati, i vizi formali non comportano invalidità quando non sia dimostrato che abbiano inciso sulla riferibilità dell’atto o sul suo contenuto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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