Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 39331/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la sua condanna per due delitti. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la pena fosse troppo severa e che dovessero essere riconosciute le attenuanti. La Corte ha però rilevato che la censura investiva il trattamento punitivo ed era sorretta da motivazione congrua e non illogica, avendo il giudice di merito valorizzato il movente dell'imputato, che avrebbe agito per sottrarsi a un mandato di arresto internazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto non fosse consentito in sede di legittimità, perché volto a contestare la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, profili rimessi al giudice di merito quando la motivazione risulti sufficiente e non manifestamente illogica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come capo A della condanna confermata in appello.

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come capo B della condanna confermata in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio quando la motivazione del giudice di merito sul punto sia sufficiente, congrua e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione manchi, sia apparente o presenti evidenti vizi logici; non è sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura difensiva dei fatti.
  • La valutazione del movente dell'imputato può legittimamente rilevare ai fini del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena, se adeguatamente argomentata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.