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Sentenza

Sentenza del 31/08/2022 n. 25626 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento comunale che richiedevano maggiore ICI per gli anni 2001-2005 sulla base di una rendita catastale aumentata per il passaggio di categoria da C/1 (negozio) a D/5 (istituto di credito). Essi sostenevano che l'immobile era sempre stato denunciato e classificato come C/1 e che, pur essendo locato dal 1990 a una banca come sportello, non erano intervenute modifiche strutturali tali da giustificare un diverso classamento. La CTR del Molise aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo che la destinazione a sportello bancario non implicava automaticamente la variazione di categoria catastale e che la modifica intervenuta nel 2006 non poteva essere estesa retroattivamente agli anni 2001-2005. Il Comune ricorreva in Cassazione deducendo, tra l'altro, che la semplice destinazione (sportello bancario) giustificava il classamento in D/5 e che la rendita catastale, una volta notificata, poteva avere efficacia anche per annualità pregresse alla luce della L. 342/2000 e della procedura prevista dalla L. 311/2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto assorbente il quarto motivo del ricorso del Comune e lo ha accolto: ha cassato la sentenza della CTR per mancato esame adeguato della circostanza se la variazione catastale fosse stata determinata dalla procedura prevista dalla L. n. 311/2004, artt. 336-337 (richiesta del Comune di aggiornamento catastale) e se nella richiesta fosse stata indicata la data cui riferire la mancata denuncia catastale (condizione che determina la portata retroattiva prevista dal comma 337). La Corte ha quindi rinviato la causa alla CTR del Molise in diversa composizione per un nuovo esame, riservandosi la liquidazione delle spese; gli altri motivi del ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Legge n. 311/2004, art. 1, commi 336-337

    I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento... Se i soggetti interessati non ottemperano... gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono... Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale... a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 10 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

    Se la variazione catastale deriva dall'adeguamento prodotto in ottemperanza alla richiesta comunale ai sensi del comma 336 e la richiesta indica la data cui riferire la mancata denuncia, la nuova rendita produce effetti fiscali retroattivi a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo alla data indicata; in mancanza della indicazione la decorrenza e' il 10 gennaio dell'anno di notifica.

  • Legge n. 342/2000, art. 74, comma 1

    La norma prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci dalla loro notificazione; la giurisprudenza ha tuttavia precisato che, una volta notificata, la rendita puo' essere utilizzata anche per annualita' pregresse "sospese" salvo i limiti e le deroghe previsti (tra cui le previsioni specifiche della L. 311/2004).

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 28 (richiamato)

    Richiama le sanzioni per omissioni nella denuncia catastale cui puo' essere fatto riferimento quando il procedimento di aggiornamento catastale e' attivato.

  • Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    La decisione di cassazione ha accolto un motivo di legittimità (violazione di norme di diritto e insufficiente istruttoria) ritenendolo assorbente e ha cassato la sentenza della CTR per mancata verifica di questioni normative e fattuali rilevanti.

  • Artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. (onere della prova)

    La controversia richiama questioni di valutazione probatoria e onere della prova in ordine all'esistenza di opere modificative e all'attivazione della procedura di aggiornamento catastale; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente esaminato tali elementi.

Massime di principio

  • Se la variazione catastale deriva da un aggiornamento attivato dal comune ai sensi della L. 311/2004 e la richiesta comunale indica la data cui riferire la mancata denuncia, la rendita catastale attribuita può avere efficacia fiscale retroattiva dalla data prevista dal comma 337.
  • In assenza dell'indicazione della data nella richiesta comunale, la nuova rendita, pur risultando notificata, produce effetti fiscali a decorrere dal 10 gennaio dell'anno di notifica (limite alla retroattività).
  • La semplice destinazione d'uso (es. adibizione a sportello bancario) non comporta automaticamente il diverso classamento catastale: occorre verificare se sono intervenute modifiche strutturali o se è stato avviato il procedimento di aggiornamento catastale.
  • La CTR deve esaminare espressamente e motivare se la procedura prevista dalla L. 311/2004 è stata effettivamente attivata e quali date siano state indicate nella richiesta comunale, poiché ciò è decisivo per la retroattività fiscale della rendita.
  • In giudizio l'onere di provare l'esistenza di lavori modificativi o l'attivazione di specifici procedimenti amministrativi grava sulle parti che li allegano; il giudice deve valutare tali prove e motivare adeguatamente la decisione.
  • Una cassazione che annulla e rinvia indica spesso che la questione sostanziale non è stata sufficientemente istruita o motivata in grado d'appello; al giudice di rinvio spetta un nuovo esame di merito, anche sulle spese.

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