Cassazione Penale, Sentenza n. 25286/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 18/10/2023 per la negazione dell'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 D.P.R. n. 309/90 e per mancata motivazione riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.; il difensore deduceva altresì violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. perché sarebbe stata consentita una nuova valutazione dei fatti già accertati
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la propria precedente pronuncia (Sesta sezione, sentenza 22/02/2022) precisando che l'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 D.P.R. 309/90 richiede presupposti alternativi e non cumulativi; la Corte d'appello era libera di verificare la sussistenza anche di un solo requisito e ha ritenuto congruamente che le dichiarazioni del ricorrente erano già state valutate ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 416-bis (comma indicato nella motivazione) e quindi non potevano fondare un duplicato beneficio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse un interesse concreto all'accoglimento, e poi che il motivo non poteva comunque essere accolto alla luce dell'art. 63, quarto comma cod. pen. Per tale motivo il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e con richiamo a profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità)
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 74 comma 7
art. 74 comma 7 D.P.R. n. 309/90
L'attenuante ha due presupposti alternativi (non cumulativi); è sufficiente che ricorra anche solo una delle due condotte previste per riconoscere il beneficio
Codice penale, art. 416-bis
art. 416-bis (richiamato nella motivazione come parametro di valutazione)
Le dichiarazioni rese dal prevenuto già valutate ai fini di attenuanti collegate al delitto di associazione mafiosa possono impedire il riconoscimento di un ulteriore beneficio connesso alle stesse dichiarazioni, per evitare un doppio vantaggio
Codice di procedura penale, art. 627 comma 3
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
Il ricorrente richiamava il divieto di nuova valutazione dei fatti già accertati; la Corte ha ritenuto però che la Corte d'appello non avesse violato tale principio essendo rimasta nel perimetro del rinvio e valutando congruamente un elemento alternativo
Codice penale, art. 99 comma 4
art. 99 comma 4 cod. pen.
Riferimento alla recidiva; la contestazione verteva sulla prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita o priva di interesse concreto in questa sede
Codice penale, art. 63 quarto comma
art. 63, quarto comma cod. pen.
La Corte ha ritenuto che, anche ammettendo carenza motivazionale su un punto, il motivo non avrebbe potuto comunque essere accolto alla luce del disposto di tale norma (limiti all'operatività di rilevanti effetti) e quindi la doglianza è inidonea a modificare l'esito
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 D.P.R. 309/90 si fonda su presupposti alternativi: il giudice può riconoscere il beneficio anche verificando la sussistenza di una sola delle condotte previste
- Non è possibile ottenere un 'doppio' riconoscimento di benefici/attenuanti per le medesime dichiarazioni o condotte già valutate per altra attenuante rilevante (es. quelle collegate all'art. 416-bis), perché ciò configurerebbe un doppio vantaggio non consentito
- In sede di rinvio l'accertamento del giudice di merito resta libero entro i limiti indicati dalla Corte di cassazione: la Corte d'appello può compiere una nuova valutazione purché non travalichi i vincoli del provvedimento di annullamento
- Una censura per carenza motivazionale può risultare priva di interesse se, anche accolta, non muterebbe l'esito sostanziale in base ad altre norme (es. art. 63 cod. pen.)
- Chi propone ricorso deve dimostrare un interesse concreto e la fondatezza delle doglianze; l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, al versamento a favore della Cassa delle ammende
- È importante, quando si chiede il riconoscimento di attenuanti, indicare chiaramente come le dichiarazioni o i comportamenti invocati non siano già stati valutati per altri benefici per evitare il diniego per ragioni di sovrapposizione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25079/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25081/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25082/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25083/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25085/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25086/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →