Sentenza n. 1481/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04244/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di diniego dell’autorizzazione unica per un impianto eolico nel Comune di San Lupo e nota regionale successiva sulle richieste di proroga dei titoli abilitativi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’autorizzazione unica adottato dalla Regione Campania, deducendo l’insussistenza dell’artato frazionamento tra l’impianto di San Lupo e quello, distinto, di Casalduni; l’erroneità della qualificazione dell’impianto come superiore alla soglia di 30 MW e della conseguente affermazione della competenza statale in materia di VIA; l’inapplicabilità della disciplina sopravvenuta ai procedimenti già pendenti; l’insussistenza dei presupposti per imporre una valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 o, comunque, la necessità di una mera sospensione del procedimento autorizzatorio; la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto; l’avveramento della condizione relativa all’autorizzazione paesaggistica prevista dal decreto VIA; nonché l’illegittimità della nota successiva della Regione sulla proroga dei titoli. In appello la società ha evidenziato di avere rinunciato agli impianti di San Lorenzo Maggiore e Casalduni. Il progetto residuo di San Lupo risultava composto da sette aerogeneratori da 3,8 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 26,6 MW.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha accertato che, a seguito delle rinunce intervenute, residuava il solo impianto di San Lupo, con potenza complessiva di 26,6 MW, inferiore sia alla soglia di 30 MW per la competenza statale in materia di VIA sia ai 28,8 MW oggetto del decreto VIA del 2016. Ha distinto la valutazione degli impatti cumulativi, diretta a considerare gli effetti ambientali e paesaggistici della compresenza di più impianti, dalla fattispecie dell’artato frazionamento, che presuppone una pluralità formale di impianti sostanzialmente unitari e finalizzata a eludere il regime amministrativo applicabile. Ha ritenuto che, ai fini della soglia di competenza statale, debba aversi riguardo al solo progetto sottoposto a valutazione, escludendo gli impianti contigui o riconducibili al medesimo centro di interessi quando per essi sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale. Poiché l’impianto di Casalduni era già stato oggetto di un autonomo decreto VIA, la relativa potenza non poteva essere cumulata con quella dell’impianto di San Lupo per radicare la competenza statale. Inoltre, non era stata dimostrata una concreta finalità elusiva né quale pregiudizio o violazione normativa sarebbe derivato dalla pretesa unitarietà dei progetti. Ha altresì ritenuto fondato il motivo relativo all’art. 10-bis l. n. 241/1990: la Regione, a fronte di articolate osservazioni della società, si era limitata a dichiararle non accoglibili con una formula stereotipata, senza confrontarsi con i rilievi sull’autonomia degli impianti, sulla potenza, sulle modifiche progettuali e sull’autorizzazione paesaggistica. Non era applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non sussistendo il vizio di incompetenza assunto dall’amministrazione. Le censure sulla nota successiva sono state assorbite, poiché la nota era priva di autonoma efficacia lesiva. Il decreto di diniego è stato annullato, con salvezza del riesercizio del potere da parte dell’amministrazione competente. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
Disciplina l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006
Riguarda la valutazione preliminare relativa a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici dei progetti; nel caso concreto la relativa valutazione è stata ritenuta di competenza regionale.
art. 7-bis d.lgs. 152/2006
Attribuisce allo Stato la competenza in materia di VIA per gli impianti eolici terrestri con potenza complessiva superiore a 30 MW, secondo i criteri di computo stabiliti dalla normativa.
punto 2 dell'allegato II alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006
impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW
La potenza deve essere calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione, escludendo impianti o progetti contigui o riferibili al medesimo centro di interesse o punto di connessione quando per essi sia già in corso una VIA o sia stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.
art. 10-bis l. 241/1990
qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni
Impone all’amministrazione di confrontarsi motivatamente con le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; una formula generica di non accoglibilità non è sufficiente.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Non è applicabile quando il vizio dedotto non è meramente formale e, nel caso concreto, non sussisteva il presupposto della competenza statale assunto dall’amministrazione.
art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2011
Rimette alle Regioni l’individuazione dei casi in cui più progetti di impianti da fonti rinnovabili, localizzati nella medesima area o in aree contigue, devono essere valutati cumulativamente ai fini della VIA.
art. 15, comma 2, l.r. Campania n. 6/2016
Costituisce la base regionale per la disciplina della valutazione cumulativa degli impatti degli impianti da fonti rinnovabili.
Massime di principio
- La distinzione tra cumulo degli impatti e artato frazionamento è essenziale: il primo riguarda la valutazione unitaria degli effetti ambientali o paesaggistici derivanti dalla compresenza di più impianti, mentre il secondo richiede una pluralità formale di impianti sostanzialmente unitari e una concreta finalità elusiva del regime amministrativo o della competenza prevista dalla legge.
- Ai fini della soglia di 30 MW che radica la competenza statale in materia di VIA per gli impianti eolici terrestri, la potenza deve essere calcolata sul solo progetto sottoposto a valutazione; non si cumulano impianti contigui o riconducibili al medesimo centro di interessi quando per questi sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.
- L’artato frazionamento non può essere affermato sulla sola base della vicinanza degli impianti, della riconducibilità al medesimo centro di interessi o della condivisione del punto di connessione: occorre dimostrare che tale unitarietà determini una concreta elusione o violazione della disciplina applicabile.
- L’art. 10-bis l. 241/1990 impone al provvedimento finale di diniego di dare conto delle ragioni per cui non sono accolte le osservazioni articolate presentate dall’istante; la mera formula di stile secondo cui le controdeduzioni non sono accoglibili integra un difetto di motivazione.
- La necessità di una valutazione preliminare relativa a modifiche o adeguamenti tecnici non consente all’amministrazione di negare l’autorizzazione unica sulla base di una competenza erroneamente attribuita allo Stato, quando il progetto rientra nella soglia di competenza regionale e non è dimostrata una concreta fattispecie elusiva.
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