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Ordinanza

Ordinanza n. 30/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di Finpiemonte s.p.a. - Area: Agevolazioni e Strumenti Finanziari, FP/53747 del 15 ottobre 2025 (“Provvedimento di rigetto della domanda”); - della nota prot. 00037203/2025 del 24 luglio 2025, avente a oggetto “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”; - della richiesta di integrazione inoltra da Finpiemonte il 15 luglio 2025; - del Bando efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese 2024, con riferimento all'art. 3.1 (Procedure-come presentare la domanda) e 3.2 (Ammissibilità formale); - di ogni atto presupposto, conseguente e connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202503561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di agevolazione, comunicazione dei motivi ostativi, richiesta di integrazione e disposizioni del bando relative alla presentazione e all'ammissibilità formale della domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda presentata nell'ambito del Bando efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese 2024, unitamente agli atti endoprocedimentali e alle previsioni del bando sulla diagnosi energetica. Ha chiesto la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava, in particolare, la mancanza dell'iscrizione del tecnico redattore della diagnosi energetica a un Ordine o Collegio professionale. La ricorrente ha inoltre dovuto confrontarsi con un'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenuta dal Collegio non definibile senza un approfondito esame di merito. Il bando richiedeva che la diagnosi energetica fosse eseguita secondo il d.lgs. 102/2014 e la norma UNI CEI EN 16247, sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato iscritto a un Ordine o Collegio professionale competente per materia, con indicazione degli estremi di iscrizione, e riferita ai consumi dei due anni precedenti alla domanda. Tale requisito era stato ulteriormente chiarito nelle FAQ. La ricorrente ha contestato la legittimità del rigetto e la possibilità di non sanare successivamente la carenza documentale o sostanziale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via preliminare, ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità richiedesse un approfondito scrutinio di merito incompatibile con la fase cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la lex specialis prescriveva in modo chiaro l'iscrizione del tecnico redattore della diagnosi a un Ordine o Collegio professionale e che tale requisito era stato confermato dalle FAQ. Il Collegio ha escluso ambiguità interpretative idonee a superare il dato letterale e ha ritenuto che, per garantire la par condicio, la mancanza dell'iscrizione non potesse essere sanata ex post. La previsione non è stata ritenuta arbitraria o irragionevole, poiché l'iscrizione all'albo costituisce una garanzia ulteriore della professionalità del redattore. Quanto al periculum in mora, il danno prospettato è stato qualificato come meramente economico e quindi ristorabile, in caso di successivo accoglimento del ricorso, in forma specifica o per equivalente. Difettando sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, l'istanza cautelare è stata respinta. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese della fase cautelare, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale e richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 3.1 del Bando efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese 2024

    «eseguita secondo le specifiche del D. Lgs. 102/2014 e secondo la NORMA UNI CEI EN 16247; in riferimento agli interventi di efficientamento degli edifici, la diagnosi energetica può essere riferita soltanto alla parte 2 della norma citata. La diagnosi deve essere sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella diagnosi (ad esempio nel relativo frontespizio); la diagnosi energetica deve fare riferimento ai dati di consumo dei due anni precedenti alla presentazione della domanda»

    La disposizione impone, quale requisito della diagnosi energetica allegata alla domanda, l'iscrizione del tecnico redattore all'Ordine o Collegio professionale competente e la relativa indicazione nella diagnosi; la carenza di tale requisito non è sanabile ex post.

  • d.lgs. 102/2014

    È richiamato dal bando quale disciplina tecnica secondo cui deve essere eseguita la diagnosi energetica.

  • UNI CEI EN 16247

    È richiamata dal bando quale norma tecnica di riferimento per la diagnosi energetica.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di una procedura per l'assegnazione di agevolazioni pubbliche prescrive espressamente che una certificazione o diagnosi tecnica sia redatta e sottoscritta da un professionista iscritto all'Ordine o Collegio competente, la prescrizione deve essere applicata secondo il suo tenore letterale se non presenta ambiguità interpretative.
  • La mancanza dell'iscrizione del professionista richiesto dalla lex specialis non è sanabile ex post quando la regolarizzazione altererebbe le condizioni di partecipazione e violerebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • In sede cautelare, l'eccezione di inammissibilità può essere riservata all'approfondimento di merito quando la sua decisione richieda un esame incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
  • Il pregiudizio esclusivamente economico, suscettibile di reintegrazione in forma specifica o di ristoro per equivalente in caso di accoglimento del ricorso, non integra di regola il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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