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Sentenza

Sentenza n. 311/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 1040/2024 (R.G. 1361/2022 RG App.) della Corte di Appello di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 24.02.2025.

Giustizia amministrativa202501537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 6.848,93 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo, sezione Lavoro, divenuta definitiva, con cui il Ministero era stato condannato a corrisponderle € 6.848,93, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’anticipato recesso datoriale dal contratto di lavoro subordinato. Il titolo era stato notificato al Ministero il 25 febbraio 2025 e, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine per l’adempimento da parte dell’amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale delle somme dovute, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima direzione. Il commissario dovrà svolgere il munus in modo obbligatorio, senza compenso aggiuntivo, e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre imposto al Ministero, quale penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il pagamento degli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento, o sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, salva l’attivazione del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.403,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per l’eventuale inadempimento e imporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso inutile del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta anche nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie; nel caso concreto è stata quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dall’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine legale per l’adempimento legittima il giudice a ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine di pagamento, il giudice dell’ottemperanza può nominare commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione obbligata, anche con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima struttura.
  • Il munus di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La regola per cui il commissario ad acta opera senza compenso aggiuntivo, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per l’ottemperanza relativa ai decreti ex legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando l’incarico sia affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente e rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo adempimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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