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Sentenza

Sentenza n. 1146/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Veneto n. 2598/2024 relativa all'assegnazione, mediante gara, di una concessione per l'utilizzazione di un'area demaniale di pertinenza idraulica lungo il fiume Adige

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società agricola ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo, in via principale, l'assegnazione diretta per dieci anni della concessione relativa a un'area demaniale di pertinenza idraulica regionale sita lungo la sponda sinistra del fiume Adige, nel Comune di Bonavigo, e, in subordine, l'indizione di una nuova gara secondo le modalità stabilite dalla precedente sentenza del TAR Veneto n. 2598/2024. La Regione ha sostenuto l'infondatezza della domanda principale e ha dichiarato di avere indetto, dopo la notifica del ricorso, una nuova procedura di assegnazione, prevedendo il diritto di prelazione in favore del concessionario uscente ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 203/1982, come stabilito dalla sentenza da eseguire. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere conseguito l'assegnazione della concessione all'esito della nuova gara, mediante esercizio del diritto di prelazione, e di avere quindi ottenuto il bene della vita perseguito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nel corso del giudizio, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione della concessione cui erano dirette le domande di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione della Regione. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiara la cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, successivamente all'instaurazione del giudizio, la ricorrente ha ottenuto il bene della vita perseguito, vale a dire l'assegnazione della concessione.

  • art. 4-bis legge n. 203/1982

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento del diritto di prelazione riconosciuto nella nuova procedura al concessionario uscente, secondo quanto stabilito dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta attribuzione al ricorrente del bene della vita perseguito determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anche quando l'amministrazione abbia provveduto mediante una nuova procedura conforme alle modalità stabilite dal giudicato.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, sia venuto meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione della domanda perché l'utilità sostanziale richiesta è stata integralmente conseguita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcessioni demaniali idriche, lacuali e portuali
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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