Sentenza del 21/04/2016 n. 2416 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Redditi diversi - Valore venale - Plusvalenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica è stata ritenuta legittima in linea di principio. L'indicazione di un corrispettivo inferiore al valore accertato ai fini dell'imposta di registro consente all'Amministrazione di procedere all'accertamento mediante integrazione o correzione dell'imposizione. Spetta poi al contribuente fornire la prova concreta che il bene o il diritto sia stato effettivamente ceduto a un prezzo inferiore al valore di mercato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha rettificato il valore della plusvalenza ai fini IRPEF perché il corrispettivo dichiarato dal contribuente risultava inferiore al valore accertato ai fini dell'imposta di registro. La questione riguarda la possibilità di presumere che il prezzo effettivamente incassato corrisponda al valore di mercato accertato e l'onere del contribuente di dimostrare l'effettiva vendita a un prezzo inferiore.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF delle plusvalenze derivanti da redditi diversi
Per le cessioni immobiliari, aziendali e per la costituzione o il trasferimento di diritti reali, la plusvalenza può essere rettificata quando il corrispettivo dichiarato risulta inferiore al valore fiscalmente accertato.
Disciplina dell'imposta di registro
Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro può costituire un elemento presuntivo idoneo a giustificare la rettifica della plusvalenza ai fini IRPEF, salvo prova contraria del contribuente.
Massime di principio
- Quando il corrispettivo dichiarato per una cessione immobiliare o aziendale è inferiore al valore accertato ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare tale differenza come base per rettificare la plusvalenza imponibile.
- Il contribuente non può limitarsi a contestare la rettifica in modo generico, ma deve dimostrare con elementi concreti che il prezzo effettivamente incassato era realmente inferiore al valore di mercato.
- La presunzione derivante dal valore accertato è superabile, ad esempio, mediante documentazione sulle condizioni dell'immobile o dell'azienda, vizi, necessità di ristrutturazione, urgenza della vendita, condizioni di mercato o tracciabilità del pagamento.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare e produrre prove coerenti sia sul valore effettivo del bene sia sul corrispettivo realmente percepito.
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