Sentenza n. 258/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di Avviso orale aggravato ai sensi dell'art. 3, co. 4, del D. Lgs. n. 159/2011, emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro in data -OMISSIS- e notificato all'interessato il 16 maggio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale aggravato adottato dal Questore di Catanzaro ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011, contenente anche il divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale aggravato deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 15 Cost. e della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, sostenendo che l'amministrazione non aveva tenuto conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati il cui possesso o utilizzo può essere vietato dal Questore. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione apodittica e insufficiente, violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, contestando l'assenza di una valutazione attuale e concreta della propria pericolosità. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. L'istanza cautelare era stata respinta.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 2 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente dei quali il Questore può vietare il possesso o l'utilizzo, poiché una simile limitazione incide sulla libertà di comunicazione ed è riservata all'autorità giudiziaria dall'art. 15 Cost. Il divieto impugnato, formulato con riferimento a qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, comprendeva anche i telefoni cellulari, essendo questi equivalenti alle radiotrasmittenti relativamente al servizio radiomobile terrestre. Il giudice ha quindi affermato che l'autorità procedente deve espressamente escludere i telefoni cellulari nell'adottare le misure previste dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011; in mancanza, il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato nei limiti concernenti tale estensione. Sono stati invece respinti gli ulteriori rilievi relativi al difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il provvedimento si fondava sugli elementi considerati dall'amministrazione, tra cui una condanna definitiva per truffa, ed aveva natura di avvertimento e meramente preventiva. Non sono state ritenute decisive neppure le doglianze sulle carenze di partecipazione procedimentale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011
divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi
La disposizione non può essere applicata dal Questore in modo da includere i telefoni cellulari; il provvedimento deve espressamente escluderli.
art. 15 Cost.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione possono essere limitate soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria; pertanto il Questore non può autonomamente vietare il possesso o l'utilizzo dei telefoni cellulari nell'ambito dell'avviso orale aggravato.
sentenza Corte costituzionale n. 2 del 12 gennaio 2023
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ... nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo
Ha escluso la possibilità per il Questore di imporre il divieto di possesso o utilizzo dei telefoni cellulari ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento; il motivo collegato è stato respinto quanto alle contestazioni di difetto di istruttoria e motivazione.
Massime di principio
- Nell'adottare l'avviso orale aggravato previsto dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011, il Questore deve espressamente escludere i telefoni cellulari dal divieto di possesso o utilizzo; l'inclusione, anche implicita mediante il riferimento generale agli apparati di comunicazione radiotrasmittente, rende illegittimo il provvedimento nella relativa parte.
- Il Questore non può imporre autonomamente, mediante l'avviso orale aggravato, il divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, poiché tale misura incide sulla libertà di comunicazione tutelata dall'art. 15 Cost. ed è riservata all'autorità giudiziaria.
- L'annullamento del provvedimento che contiene un divieto riferibile anche ai telefoni cellulari può essere disposto nei limiti dell'illegittima estensione, quando le ulteriori prescrizioni dell'avviso orale aggravato risultino fondate su un'istruttoria e una motivazione sufficienti rispetto alla natura preventiva e di avvertimento della misura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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