Cassazione Civile, Ordinanza n. 19237/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una lunga vicenda urbanistica e idraulica relativa all'attuazione del PUA "Cà Rossa" e alla realizzazione della Cassa d'Espansione del Canale Naviglio n. 2, opera che il giudice di merito ha qualificato come dotazione ecologico-ambientale. Una società pubblica operante come soggetto attuatore aveva assunto in convenzione del 2007 obblighi di realizzazione di opere idrauliche e di urbanizzazione; dopo il fallimento della società, il Comune ha adottato nel 2021 una delibera con cui ha ripartito gli oneri della cassa di espansione tra i proprietari/aventi causa del comparto. Il Fallimento ha contestato sia la natura dell'opera sia, soprattutto, i criteri di riparto del contributo, deducendo omessa pronuncia su uno dei motivi. Il TSAP, in sede di rettificazione, ha accolto in parte la domanda e ha annullato la delibera comunale per due rationes autonome: irragionevolezza e difetto di motivazione dei criteri di riparto, nonché contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità per avere imputato al fallimento costi anche su aree già interessate da opere eseguite in adempimento della convenzione. Il Comune ha ricorso per cassazione con nove motivi, sostenendo, tra l'altro, l'inammissibilità della rettificazione, l'erroneità della ricostruzione dei rapporti tra convenzione del 2007, disciplina urbanistica regionale e delibera del 2021, e l'indebita invasione del merito amministrativo; il Consorzio ha proposto ricorso incidentale adesivo. La Corte ha ritenuto infondato/inammissibile il primo motivo sul rimedio della rettificazione per omessa pronuncia, ma ha dichiarato inammissibili i motivi centrati sulla seconda ratio della decisione impugnata, ritenendo che essi sollecitassero una rivalutazione del fatto e non denunciassero veri errori di diritto o motivazione nei limiti del giudizio di legittimità. Conseguentemente ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, con condanna in solido del Comune e del Consorzio alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune di Parma e inammissibile il ricorso incidentale del Consorzio della Bonifica Parmense. Ha confermato così l'efficacia della sentenza del TSAP resa in rettificazione, che aveva annullato la delibera comunale n. 65 dell'8 marzo 2021 sulla base di una autonoma ratio decidendi relativa all'irragionevolezza, contraddittorietà e sproporzione dei criteri di riparto degli oneri. La Corte ha inoltre ribadito che l'omessa pronuncia su un capo della domanda è deducibile con il rimedio della rettificazione ex art. 204 r.d. n. 1775/1933 e che, nel giudizio di legittimità, non è consentito un nuovo apprezzamento delle risultanze di fatto o del merito amministrativo, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non meramente apparente.
Norme richiamate
art. 204 r.d. n. 1775/1933
Il rimedio della rettificazione è esperibile per l'omessa pronuncia su un capo della domanda e per i vizi tipici richiamati dal rinvio al codice di rito del 1865; non va sostituito dal ricorso per cassazione quando il vizio denunciato consiste nell'omesso esame di un capo decisorio.
art. 517, n. 6, c.p.c. del 1865
È richiamato in via recettizia dall'art. 204 r.d. n. 1775/1933 e comprende, tra i casi di rettificazione, l'omessa pronuncia sopra alcuno dei capi della domanda.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è ricondotta alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e, nel sistema delle acque pubbliche, è tutelabile con il ricorso per rettificazione davanti al medesimo giudice.
art. 360 c.p.c.
Il sindacato di legittimità è ammesso nei limiti dei vizi dedotti; il motivo ex n. 5 non consente di rimettere in discussione la sufficienza o razionalità della motivazione né la valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione contro le sentenze del TSAP è ammissibile per violazioni di legge e per i vizi di motivazione nei limiti dell'art. 360 c.p.c., non con un sindacato pieno sul merito.
art. 143 r.d. n. 1775/1933
Delimita le materie attribuite al TSAP; in tali controversie il ricorso per cassazione è ammesso per violazioni di legge e per i vizi motivazionali consentiti.
art. 201 r.d. n. 1775/1933
Richiamato come fonte dei vizi deducibili avverso le decisioni del TSAP, insieme alla violazione di legge.
art. 23 Cost.
La Corte ricorda che il TSAP aveva escluso la violazione del principio di riserva di legge, ritenendo che l'obbligo di contribuzione trovasse fonte nelle leggi regionali e nella convenzione.
art. 1 l. n. 241/1990
Richiamato nei motivi del ricorso originario e nella rettificazione per contestare la legittimità dell'azione amministrativa e la motivazione del riparto.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato in relazione al difetto di motivazione e al vizio di ragionevolezza della delibera di riparto.
art. 11 l. n. 241/1990
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare gli effetti della convenzione urbanistica.
art. 72 r.d. n. 267/1942
Richiamato per sostenere che il fallimento non potesse incidere sul contenuto degli obblighi convenzionali.
art. A-25 l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000
La Corte prende atto della qualificazione dell'opera come dotazione ecologico-ambientale funzionale all'invarianza idraulica degli interventi antropici.
art. A-26, comma 2, lett. c), l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000
Stabilisce che ciascun intervento diretto a nuovo insediamento o riqualificazione comporta per il soggetto attuatore l'onere di realizzare le dotazioni ecologiche e ambientali individuate dal piano.
art. 21 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Richiamato in continuità con la disciplina regionale sulle dotazioni ecologico-ambientali e territoriali.
art. 35, comma 2, lett. d), l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Invocato nei motivi di ricorso insieme alle norme tecniche urbanistiche regionali.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un capo della domanda nelle controversie devolute al TSAP è deducibile con il rimedio della rettificazione ex art. 204 r.d. n. 1775/1933, non con il ricorso ordinario per cassazione.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, l'infondatezza o l'inammissibilità delle censure relative a una sola ratio rende prive di interesse le censure sulle altre.
- Nel giudizio di legittimità avverso le sentenze del TSAP, il controllo sulla motivazione è limitato ai casi di mancanza, apparenza o contraddittorietà radicale, non potendo la Cassazione rivalutare il merito o sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie.
- La censura di violazione di legge non è utilizzabile per contestare, in realtà, la sola ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se il dissenso investe l'apprezzamento delle prove o la qualificazione concreta della vicenda, la doglianza è inammissibile nel giudizio di legittimità.
- Il sindacato del TSAP sui provvedimenti amministrativi nelle materie di sua competenza è limitato alla legittimità, alla ragionevolezza e alla proporzionalità della scelta, senza estendersi al merito amministrativo vero e proprio.
- Le dotazioni ecologico-ambientali individuate dalla pianificazione urbanistica regionale possono essere poste a carico del soggetto attuatore degli interventi, se la fonte dell'obbligo è rinvenibile nella disciplina urbanistica applicabile e/o nella convenzione attuativa.
- Nella determinazione dei contributi per opere connesse alla trasformazione del territorio, i criteri di riparto devono essere coerenti con la finalità attuale dell'opera e non possono risultare arbitrari, contraddittori o duplicare oneri già assolti per opere eseguite in adempimento di precedenti obblighi convenzionali.
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