Sentenza n. 4119/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Leggiuno del 28 gennaio 2022 n. 7, recante “Approvazione variante parziale n. 2 al vigente PGT ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. Esame osservazioni - controdeduzioni”, il cui avviso di approvazione definitiva è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi n. 28 del 13 luglio 2022, nella parte in cui ha reiterato: (i) il vincolo a parcheggio su parte del terreno di proprietà del Ricorrente, censito al Catasto Terreni del Comune di Leggiuno, frazione di Arolo, al foglio 9, con i mappali nn. 336, 141, 366, 402, 846 e 858; (ii) la previsione di una “passeggiata lungolago” lungo le sponde del rio di Ballarate (o rio Ballaro – VA 028) e lungo la costa del Lago Maggiore, nel tratto prospiciente aree di proprietà del Ricorrente, censite al Catasto Terreni del predetto Comune, al foglio 9, mappali nn. 68, 678, 86, 151, 71 e 148; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Leggiuno del 18 giugno 2021 n. 27, recante “Adozione variante parziale n. 2 al vigente Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 12/2005”; - degli elaborati normativi e cartografici di variante approvati dalle deliberazioni di Consiglio Comunale suindicate, nella parte in cui hanno reiterato: (i) il vincolo a parcheggio sul terreno di proprietà del Ricorrente e (ii) la previsione di una passeggiata lungolago lungo le sponde del rio di Ballarate e lungo la costa del Lago Maggiore, nel tratto prospiciente aree di proprietà del ricorrente e, segnatamente, della Tavola PdS 08.b “Carta delle Previsioni - Quadro B – Sud/Ovest”; della Tavola PdS 09 “Destinazione funzionale degli spazi pubblici”; della Tavola PdR 01.b “Carta delle trasformazioni - Quadro B – Sud/Ovest”; - di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Variante parziale al PGT, nonché gli atti di adozione e gli elaborati cartografici e normativi, nella parte in cui indicavano come reiterati i vincoli a parcheggio e a passeggiata lungolago gravanti su terreni di proprietà del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la variante parziale al PGT approvata dal Comune di Leggiuno, deducendo che essa avesse reiterato vincoli urbanistici preordinati all'esproprio già apposti nel 2016 e divenuti inefficaci. Ha lamentato, quanto al vincolo a parcheggio, la violazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, dell'art. 9 della l.r. Lombardia n. 12/2005 e dell'art. 13 della medesima legge regionale, nonché degli artt. 3, 42 e 97 Cost., dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per mancata istruttoria e motivazione sulla persistenza dell'interesse pubblico, irragionevolezza, sproporzione, disparità di trattamento e lesione del diritto di proprietà. Ha inoltre dedotto che il Comune non avesse verificato l'attualità del fabbisogno, nonostante la sovrabbondanza degli standard urbanistici e l'autovincolo assunto nelle norme di attuazione del Piano dei Servizi a verificare gli effettivi bisogni della comunità. Ha contestato anche l'omessa considerazione dei vincoli paesaggistici e delle limitazioni idrauliche gravanti sull'area. Quanto alla previsione della passeggiata lungolago, ha dedotto la violazione del principio di legalità, dell'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, dell'art. 96 del r.d. n. 523/1904 e dell'art. 10 della l.r. Lombardia n. 4/2016, nonché contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento, lamentando l'insufficiente individuazione delle aree vincolate e l'incompatibilità dell'opera con le caratteristiche dei luoghi e con i vincoli esistenti. Il Comune ha eccepito tardività e inammissibilità, sostenendo che la variante avesse natura meramente ricognitiva, e ha dedotto l'improcedibilità per la successiva adozione di una nuova variante priva dei vincoli contestati.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta congiunta di rinvio dell'udienza, ritenendo che l'attesa dell'approvazione definitiva della nuova variante non integrasse una situazione eccezionale incidente sul diritto di difesa e non consentisse di prevedere con certezza i tempi del procedimento. Ha escluso l'improcedibilità, poiché la mera adozione della nuova variante non sostituiva il PGT vigente e non eliminava l'interesse a contestare la variante già definitivamente approvata. Ha ritenuto il ricorso ammissibile, osservando che le tavole della variante erano state espressamente indicate come variate o integrate e riportavano la dicitura "standard di PRG reiterati", idonea a manifestare la volontà comunale di confermare vincoli già scaduti, oppure comunque a rappresentare ufficialmente un regime urbanistico non più vigente, con lesione attuale e concreta della posizione del proprietario. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Comune aveva riportato i vincoli senza verificare quali fossero ancora efficaci e quali fossero decaduti, omettendo la necessaria istruttoria e motivazione sulla persistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione delle opere e sui presupposti della reiterazione previsti dall'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001. Il Comune aveva peraltro ammesso di avere riportato tutte le previsioni del PGT 2016 senza verificare l'effettiva permanenza dei vincoli. La successiva scelta comunale di stralciare i vincoli dalla nuova variante costituiva ulteriore elemento contrario alla persistenza dell'interesse pubblico. Gli atti impugnati sono stati annullati nella parte in cui indicavano le aree del ricorrente come interessate da "standard di PRG reiterati". Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.P.R. n. 327/2001
La reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio richiede una specifica istruttoria e motivazione sulla sussistenza dei relativi presupposti, in particolare sulla persistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
art. 9, commi 2 e 3, d.P.R. n. 327/2001
I vincoli preordinati all'esproprio sono soggetti a durata temporale e, una volta scaduti, non possono essere semplicemente rappresentati o confermati senza una nuova verifica dei presupposti.
art. 13 l.r. Lombardia n. 12/2005
La variante urbanistica adottata e approvata nell'ambito della disciplina regionale deve rappresentare correttamente il regime urbanistico vigente e non può recepire, senza istruttoria, vincoli ormai decaduti.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell'udienza richiede situazioni eccezionali, riconducibili a gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di tutela del diritto di difesa; non è sufficiente attendere la definizione di un procedimento amministrativo sopravvenuto.
art. 142, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. n. 42/2004
I vincoli paesaggistici gravanti sull'area costituiscono elementi che l'amministrazione deve considerare nella pianificazione e nella valutazione della compatibilità delle opere previste.
art. 96 r.d. n. 523/1904
Le limitazioni poste a tutela dei corsi d'acqua devono essere considerate nella pianificazione e nella valutazione della concreta realizzabilità delle opere previste sui terreni interessati.
Massime di principio
- La reiterazione di un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, una volta decorso il termine di efficacia del vincolo originario, richiede una nuova e specifica istruttoria sulla persistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, accompagnata da una motivazione adeguata; non è legittimo limitarsi a riprodurre automaticamente le previsioni del precedente strumento urbanistico.
- La rappresentazione cartografica ufficiale di un vincolo urbanistico già decaduto non è una circostanza neutra: anche quando non sia qualificata formalmente come reiterazione, essa altera la rappresentazione del regime urbanistico vigente, genera incertezza per gli operatori e può ledere in modo attuale e concreto la posizione del proprietario.
- La mera adozione di una nuova variante urbanistica priva dei vincoli contestati non determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro una variante precedente definitivamente approvata, poiché l'atto adottato non sostituisce ancora lo strumento urbanistico vigente.
- Il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. presuppone situazioni eccezionali e gravi ragioni attinenti alla tutela del diritto di difesa; non è sufficiente l'esigenza di attendere l'approvazione definitiva di una variante urbanistica adottata nelle more del giudizio.
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