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Sentenza

Sentenza n. 605/2026 - Bari, Sezione 2

per l'ottemperanza: alla sentenza di questo TAR n. 152 del 2024 – R.G. n. 675 del 2022 - pubblicata il 9 febbraio 2022 e notificata in pari data, passata in giudicato; nonché per la declaratoria di nullità del provvedimento prot. 26542 del 28 febbraio 2025, con allegata proposta di contratto, con il quale l’ASL Bari ha ritenuto di dare esecuzione al suddetto giudicato e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Nota dell’ASL Bari con proposta di contratto diretta a dare esecuzione al giudicato, prevedendo la prosecuzione temporanea del servizio di trasporto degli utenti disabili da parte della cooperativa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 152 del 2024, confermata in parte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9933 del 2024, lamentando che l’ASL Bari non avesse preso in carico il servizio di trasporto degli utenti disabili previsto dall’art. 46, comma 1, della legge regionale Puglia n. 4 del 2010. Ha chiesto l’adozione delle misure attuative del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la declaratoria di nullità della nota dell’ASL Bari per violazione o elusione del giudicato. Ha dedotto violazione ed elusione del giudicato, violazione dell’art. 21-septies l. n. 241/1990, violazione dell’art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010 e degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, illogicità dell’azione amministrativa, violazione del Protocollo d’intesa del 30 giugno 2011, sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di tipicità degli atti amministrativi e degli artt. 32, 41 e 97 Cost., nonché contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta e malgoverno. La ricorrente ha inoltre formulato una domanda risarcitoria per la mancata o ritardata esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio, le parti hanno stipulato una convenzione con cui la cooperativa ha accettato di continuare il servizio sino al 31 dicembre 2025, termine qualificato come perentorio ed essenziale, mentre l’ASL ha corrisposto il relativo compenso. La ricorrente ha sostenuto che, dal 1° gennaio 2026, persistesse l’inadempimento dell’ASL all’obbligo di presa in carico del servizio.

La decisione

Il TAR ha escluso la necessità di rinviare la trattazione, ritenendo che la memoria della ricorrente non introducesse motivi aggiunti né ampliasse l’oggetto del giudizio. Nel merito ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha chiarito che, ai sensi dell’art. 46, comma 1, l.r. Puglia n. 4/2010, il servizio di trasporto degli utenti disabili dei centri socio-riabilitativi rientra nella competenza dell’ASL territorialmente competente, quale prestazione connessa ai livelli essenziali di assistenza. L’ASL conserva discrezionalità sulle modalità organizzative, potendo gestire il servizio direttamente oppure affidarlo a terzi, e può coinvolgere i centri diurni solo sulla base di un accordo e senza imporre loro coercitivamente la prosecuzione del servizio oltre la scadenza del rapporto contrattuale. La convenzione del 24 giugno 2025 aveva espressamente limitato l’impegno della cooperativa al 31 dicembre 2025, liberandola dal servizio e da ogni responsabilità dal 1° gennaio 2026. Pertanto, la ricorrente è stata ritenuta dispensata dalla prosecuzione del trasporto e l’ASL è stata considerata tenuta a prenderlo in carico, organizzandolo con propri mezzi e personale o tramite un operatore terzo in possesso dei requisiti di legge. Il TAR non ha nominato il commissario ad acta, rilevando che l’ASL si era attivata per il rinnovo del Protocollo d’intesa e per predisporre affidamenti ponte. Non ha provveduto sulla domanda risarcitoria, ritenendo che il corrispettivo per il servizio svolto fosse stato pagato e che le pretese risarcitorie fossero state tacitate. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa, ove occorra, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza e della domanda risarcitoria connessa alla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente quale fondamento della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; il TAR non ha pronunciato una declaratoria di nullità, avendo dichiarato cessata la materia del contendere.

  • art. 46, comma 1, l.r. Puglia n. 4/2010

    “ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio”.

    Attribuisce alle ASL territorialmente competenti l’obbligo di assicurare il servizio di trasporto degli utenti disabili dei centri socio-riabilitativi, senza imporre una specifica modalità organizzativa: il servizio può essere gestito direttamente o affidato a un soggetto terzo.

  • art. 60 regolamento regionale Puglia n. 4/2007

    “il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l’Ambito e con la ASL”.

    Consente il coinvolgimento del centro nell’erogazione del trasporto solo sulla base di uno specifico accordo; non fonda un obbligo permanente del centro a svolgere il servizio oltre la durata del rapporto contrattuale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria della ricorrente; il TAR ha escluso che tale memoria costituisse un autonomo ricorso per motivi aggiunti o introducesse domande nuove.

Massime di principio

  • Quando una norma regionale attribuisce all’azienda sanitaria territorialmente competente il compito di assicurare il trasporto degli utenti disabili diretti a centri socio-riabilitativi, l’obbligo di organizzare e gestire il servizio grava sull’azienda sanitaria e comprende anche i centri che erogano contestualmente prestazioni riabilitative e socio-assistenziali.
  • L’attribuzione all’azienda sanitaria della competenza sul servizio di trasporto non impone una specifica modalità organizzativa: l’azienda può gestire il servizio direttamente oppure affidarlo a un operatore terzo, purché siano rispettati i requisiti di legge e regolamentari e siano perseguiti efficienza ed economicità.
  • Il coinvolgimento del centro socio-riabilitativo nell’erogazione del trasporto richiede uno specifico accordo e non consente all’amministrazione di imporre coercitivamente la prosecuzione del servizio oltre la scadenza del rapporto contrattuale.
  • La stipulazione di una convenzione che delimiti espressamente e in modo essenziale la prosecuzione temporanea del servizio fino a una determinata data libera il gestore, alla scadenza, dall’obbligo di continuare la prestazione e impone all’amministrazione competente di organizzare autonomamente il servizio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del processo, la situazione sostanziale controversa viene definita mediante accordo temporaneo, il gestore è liberato dalla prosecuzione del servizio e l’amministrazione si attiva per organizzare il servizio con modalità conformi al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiAssistenza e prestazioni sanitarieGiudizio di ottemperanza
RamiServizi pubbliciSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PASopravvenuta carenza di interesse

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