Cassazione Penale, Sentenza n. 20018/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 28/09/2023 del Tribunale di Pordenone con cui il ricorrente è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 165, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 e condannato a 2.400 euro di ammenda. Motivo unico: asserita errata esclusione dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonostante i due precedenti specifici, in ragione della particolare tenuità dell'offesa e della condotta successiva encomiabile (ammissione dell'addebito e adempimento delle prescrizioni dell'organo di vigilanza).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, anche dopo la riforma (d.lgs. n. 150/2022), l'applicazione dell'art. 131-bis richiede la concomitanza della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; la condotta successiva rileva solo ai fini della valutazione della tenuità e non può cancellare l'abitualità. Il Tribunale aveva motivatamente richiamato precedenti condanne per reati della stessa indole nello stesso arco temporale, escludendo l'occasionalità. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 165, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008
Norma del testo contestato: il ricorrente è stato condannato per la violazione di tale presidio della sicurezza sul lavoro, a titolo di illecito amministrativo/penale previsto dal decreto.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede la contemporanea presenza della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; la sola tenuità non è sufficiente se è presente abitualità.
art. 1, lett. c, d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia)
Modifiche legislative richiamate che hanno inciso sui presupposti applicativi dell'art. 131-bis; confermata la necessità di valutare sia la tenuità che l'assenza di abitualità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per l'assegnazione delle spese processuali e per l'eventuale responsabilità del ricorrente in relazione all'inammissibilità del ricorso.
C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio che l'inammissibilità del ricorso può essere ascrivibile a colpa del ricorrente e giustificare l'addebito delle spese/obblighi pecuniari.
Sez. 6, n. 37666 del 26/06/2023, Azzi Assaghir
Giurisprudenza citata dal ricorrente: ha escluso abitualità del comportamento in presenza di richiamo generico ai precedenti, ma la Corte osserva che nel caso in esame i precedenti erano specifici e della stessa indole.
Sez. 5, n. 34380 del 23/10/2020, Pepe (Rv. 280397 - 01)
Precedente che conferma come un intervallo temporale rilevante non sia di per sé decisivo a favore della non abitualità se mancano indicatori positivi di occasionalità e sussiste una sequenza di delitti indicativa di serialità.
Massime di principio
- L'art. 131-bis c.p. richiede la simultanea verifica della particolare tenuità dell'offesa e dell'assenza di abitualità: entrambe le condizioni devono sussistere.
- La condotta successiva del reo (ammissione, riparazione, adempimenti) conta per valutare la tenuità dell'offesa ma non può da sola eliminare la rilevanza di precedenti che dimostrino abitualità.
- L'abitualità si verifica quando ricorrono indicatori obiettivi quali la qualifica di delinquente abituale/professionale/per tendenza o la commissione di reati della stessa indole in un arco temporale correlato; richiami generici ai precedenti possono non essere sufficienti.
- Un lungo intervallo temporale (tempo silente) può contribuire a dimostrare occasionalità, ma non è decisivo se mancano altri elementi positivi che indicano l'assenza di serialità.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis è utile contestare in modo specifico la natura e la temporalità dei precedenti richiamati dal giudice, fornire prove di reale occasionalità e dimostrare l'assenza di pattern delinquenziali della stessa indole.
- L'inammissibilità di un ricorso per motivi manifesti può comportare l'addebito delle spese e l'obbligo di versamenti (es. Cassa delle Ammende) se la inammissibilità è imputabile al ricorrente.
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