Sentenza n. 16681/2026 - Roma, Sezione 4T
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 8^ emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento in parte qua, 3. del Provvedimento di inquadramento prot. n. 89886 del 4 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente (doc. A); 4. della Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022, anch'essa impugnata in parte qua (doc. B); 5. di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 6. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 7. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente, 8. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 9. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mallardo Giovanni il 9/11/2023: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 10^ emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento • del nuovo Provvedimento di inquadramento prot. n. 92333 del 18 ottobre 2023 (doc. 1), emesso nei confronti del ricorrente che ha confermato e reso definitivo quanto disposto con provvedimento di inquadramento prot. n. 89886 del 4 novembre 2022; • della Delibera del Consiglio ANAC n. 417 del 13.9.2023 (doc. 2), pubblicata sulla rete intranet dell'ANAC in data 10.10.2023, recante la decisione “di confermare e rendere definitivo, nei confronti del personale ricorrente e non ricorrente nell'ambito della procedura giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 5 settembre 2022, quanto disposto con la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, provvedendo che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, già in servizio a quella data, ovvero dalla data di assunzione per tutti i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2020, senza che siano riconosciuti gli interessi al personale non ricorrente”, oltre agli ulteriori atti e provvedimenti presupposti ed ai pareri resi dall'Avvocatura dello Stato su richiesta dell'Amministrazione, nonché; • dei presupposti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo Provvedimento di inquadramento prot. n. 89886 del 4 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente doc. A; Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022 doc. B), oltre a tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi di parte ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 1. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 2. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente, 3. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 4. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti ANAC di primo inquadramento del 4 novembre 2022 e del 18 ottobre 2023 e delibere ANAC nn. 465/2022 e 417/2023, nella parte relativa all’inquadramento del ricorrente nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, al 10° livello stipendiale
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente aveva impugnato il primo inquadramento disposto da ANAC in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, che aveva annullato il precedente sistema di primo inquadramento e richiesto l’applicazione del criterio della contiguità giuridica. Con il ricorso principale contestava il collocamento al 10° livello, sostenendo che ANAC avesse mantenuto sostanzialmente il precedente sistema, attribuendo in modo automatico due livelli stipendiali ulteriori rispetto all’inquadramento originario, senza una valutazione individuale della professionalità. Deduceva la mancata valorizzazione dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità esercitate, nonché il difetto di istruttoria e la violazione della parità di trattamento. Con motivi aggiunti impugnava il provvedimento del 18 ottobre 2023 e la delibera n. 417/2023, che avevano confermato e reso definitivo l’inquadramento, chiedendo l’annullamento degli atti, il riesame della propria posizione, la ricostruzione della carriera con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e il pagamento delle differenze retributive, interessi e rivalutazione. ANAC aveva eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e chiesto il rigetto. Il ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio della trattazione in ragione della pendenza di un appello relativo a un giudizio analogo e di un diverso procedimento di reinquadramento riguardante personale transitato tramite mobilità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha negato il rinvio della trattazione: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali, in particolare quando sia dimostrato un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica; tale nesso mancava, anche perché il procedimento sopravvenuto riguardava una diversa categoria di dipendenti. Il Collegio ha quindi ritenuto non necessario decidere l’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem, pur osservando che essa non era priva di fondamento, e ha respinto nel merito tutte le censure. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato e le precedenti pronunce del TAR su controversie analoghe, ha ritenuto che le delibere ANAC nn. 465/2022 e 417/2023 avessero dato corretta attuazione alla sentenza n. 7725/2022. ANAC, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, poteva adottare criteri di inquadramento non coincidenti con quelli dell’AGCM; il riferimento all’anzianità di servizio, all’ultimo livello e alla qualifica posseduti, integrato dai livelli aggiuntivi previsti per il servizio maturato, è stato giudicato ragionevole e idoneo a valorizzare l’esperienza professionale. È stata respinta anche la censura di carenza d’istruttoria: il sistema era stato preceduto da un’istruttoria articolata, svolta considerando le diverse professionalità e coinvolgendo le organizzazioni sindacali. Le deduzioni circa una specifica penalizzazione individuale e il danno economico erano state ritenute generiche o prive di adeguato riscontro nelle pronunce richiamate. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
È noto che ai sensi dell’art. 73 cpa comma 1 bis il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una "pregiudizialità" del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è eccezionale e richiede la dimostrazione della pregiudizialità del giudizio parallelo; in mancanza di un effettivo nesso logico-giuridico, e quando la controversia può essere definita sulla base di un orientamento consolidato, il rinvio non è giustificato.
art. 74 c.p.a.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 cpa) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
Il giudice può motivare in forma semplificata richiamando una precedente decisione relativa a questioni sostanzialmente identiche, quando ne condivide le ragioni e non ravvisa motivi per discostarsene.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione per la pendenza di un giudizio parallelo è ammissibile solo in casi eccezionali, quando sia dimostrato un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica; non basta la connessione tematica o la pendenza di un procedimento amministrativo riguardante una diversa categoria di soggetti.
- Nell’attuare una pronuncia che richiede di valorizzare la contiguità giuridica negli inquadramenti del personale, un’autorità indipendente conserva autonomia regolamentare e non è tenuta a riprodurre dettagliatamente i livelli adottati da un’altra autorità, purché i criteri prescelti siano ragionevoli e coerenti con l’esperienza e la qualifica professionale maturate.
- L’anzianità di servizio, considerata insieme all’ultimo livello e alla qualifica posseduti e agli eventuali livelli aggiuntivi riconosciuti per il servizio prestato, può costituire un parametro oggettivo idoneo a valorizzare la professionalità ai fini del primo inquadramento, se il criterio è applicato secondo un sistema ragionevole e adeguatamente istruito.
- La contestazione del primo inquadramento per asserita penalizzazione della professionalità richiede deduzioni specifiche e riscontri concreti sulla posizione individuale; allegazioni generiche circa il pregiudizio economico o la mancata valorizzazione dell’esperienza non sono sufficienti.
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