Cassazione Penale, Ordinanza n. 02562/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero, ritenendo le censure non consentite in sede di legittimità perché dirette a contestare apprezzamenti di fatto e formulate in modo generico. È rimasta quindi ferma l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva concesso il permesso di necessità di due giorni in favore del detenuto.
Esito
Favorevole al resistente (detenuto)
La controversia
Nel procedimento di sorveglianza, un detenuto aveva ottenuto dal tribunale di sorveglianza un permesso di necessità di due giorni da fruire in regime di arresti domiciliari presso l'abitazione della madre. Il pubblico ministero ricorreva per cassazione deducendo un vizio di motivazione dell'ordinanza concessiva, ma la censura, così come formulata, si risolveva in doglianze di fatto e risultava generica. In particolare, il ricorrente si limitava a lamentare l'eccessiva durata del permesso, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del tribunale, che aveva valorizzato l'insussistenza di attuali legami con la criminalità organizzata, l'assenza di un concreto pericolo di ripristino di tali relazioni, l'assenza di pericolo di fuga, la costituzione spontanea in carcere dopo la definitività dell'ultima condanna, la regolare condotta inframuraria e il comportamento positivo tenuto durante un precedente permesso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti del giudice di sorveglianza non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera contestazione di valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica critica logicamente e giuridicamente pertinente alla motivazione.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o assertivo, limitandosi a opporre una diversa lettura dei fatti o a lamentare, in termini apodittici, la durata del beneficio concesso.
- Quando il giudice di sorveglianza fonda la concessione di un permesso su una pluralità di elementi concreti e attuali - assenza di legami criminali, assenza di pericolo di fuga, condotta carceraria positiva e precedente fruizione corretta del permesso - il ricorso che non si confronti puntualmente con tali ragioni è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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