Sentenza n. 10/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota della Regione Toscana prot. AOOGRT_0201884_2023-04-28, avente ad oggetto «JSW Steel Italy Piombino S.p.A. - Comune di Piombino - LI – gestione dei cumuli di rifiuti ubicati nelle aree ricadenti nella perimentrazione della Installazione AIA di competenza regionale censiti nel progetto denominato “MISO fase 0”. Artt. 7 e 8 L. 241/1990 - Avvio del procedimento per la rimozione», notificata a JSW Steel Italy Piombino S.p.A. in data 28 aprile 2023; - della nota della Regione Toscana prot. AOOGRT_0133854_2023-03-14, avente ad oggetto «Accordo di Programma ex art 252bis Dlgs 152/06 “Per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S.” sottoscritto il 24 luglio 2018. Adempimenti a carico di Jsw Steel Italy Piombino s.p.a.», notificata a JSW Steel Italy Piombino S.p.A. in data 14 marzo 2023; - del rapporto ARPAT prot. 0128790 del 13 marzo 2023, allo stato non conosciuto e rispetto a cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti; - della nota del 6 febbraio 2023 della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, allo stato non conosciuta e rispetto a cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Jsw Steel Italy Piombino S.p.A. il 10 gennaio 2024: - del Decreto n. 22375 adottato dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR in data 20 ottobre 2023 avente ad oggetto «JSW Steel Italy Piombino S.p.A. nel Comune di Piombino (LI) - Esiti del procedimento di riesame art. 29 octies commi 1-2 e 4 lett E. del D.Lgs. 152/06 - Prescrizioni relative alla gestione dei cumuli di rifiuto presenti nell'area dell'installazione AIA di competenza regionale. ID 71717»; - del Verbale di Conferenza di Servizi del 2 ottobre 2023 inerente al procedimento di Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale della Società JSW Steel Italy Piombino S.p.A. per l'individuazione delle misure prescrittive e di esercizio necessarie alla rimozione graduale dei rifiuti giacenti nelle pertinenze della installazione AIA di competenza della Regione Toscana; - del Verbale della Conferenza di Servizi del 11 settembre 2023 inerente al procedimento di Riesame della Autorizzazione integrata ambientale della JSW Steel Italia Piombino S.P.A per individuazione delle misure prescrittive e di esercizio necessarie alla rimozione graduale dei rifiuti giacenti nelle pertinenze della installazione AIA di competenza della Regione Toscana; - del parere dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT prot. 418731 del 11 settembre 2023 avente ad oggetto «JSW Steel Italy Piombino S.p.A. - Comune di Piombino - LI – gestione dei cumuli di rifiuti ubicati nella area di pertinenza della installazione AIA di competenza regionale, censiti nel progetto denominato “MISO fase 0” - Riesame AIA art. 29 octies comma 1 e 2 e art. 29 decies comma 5 del D.lgs. 152/2006 – Convocazione della Conferenza di Servizi. Contributo tecnico istruttorio di competenza»; - del Decreto del Direttore Ambiente Energia n. 9861 del 12 maggio 2023 avente ad oggetto «Attribuzione al Responsabile del Settore Bonifiche Siti Orfani PNRR dei procedimenti connessi all'AIA industriale di cui al decreto Dirigenziale n. 10455 del 13/07/2020 intestata alla Jsw Steel Italy Piombino spa per lo stabilimento posto nel Comune di Piombino, Largo Caduti del Lavoro, 21»; - della nota dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT giunta al protocollo della Regione Toscana al n. 0311588 del 29/06/2023, allo stato non conosciuta e rispetto a cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da JSW Steel Italy Piombino S.p.A. il 30 luglio 2025: - del Decreto n 11172 adottato dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali in data 26 maggio 2025, pubblicato in data 27 maggio 2025 e trasmesso in data 30 maggio 2025 avente ad oggetto «JSW Steel Italy Piombino S.p.A. – AIA – Procedimento di riesame art. 29 octies comma 3 lett. a) e b) del D.lgs. 152/2006 installazione AIA sita nel Comune di Piombino (LI) Largo Caduti sul Lavoro n. 21 – Codice Pratica: 59692)» e relativi allegati, trasmessi alla società in data 30 maggio 2025; - del Decreto n. 15064 adottato dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali in data 9 luglio 2025 avente ad oggetto «JSW Steel Italy Piombino S.p.A. – AIA - Installazione sita nel Comune di Piombino (LI) Largo Caduti sul Lavoro n. 21 – Aggiornamento Decreto n. 11172 del 26 maggio 2025 per correzione refusi ed errori di trascrizione – Codice Pratica: 79140» e relativi allegati; - della nota della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali avente ad oggetto «AIAIND - Società JSW Steel Italy Piombino S.p.A. - Comune di Piombino - LI - AIA - Art. 29-octies comma 3 lettera b D.lgs 152/2006 - Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale - Trasmissione Decreto n. 11172 del 26/05/2025»; - del Verbale della Conferenza di Servizi del 18 marzo 2025 relativa al riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale dell’installazione sita nel Comune di Piombino (Livorno) Largo Caduti sul Lavoro n. 21 trasmesso a JSW Steel Italy Piombino S.p.A a mezzo PEC in data 12 maggio 2025; - della nota della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali del 18 luglio 2025 avente ad oggetto «AIAIND – Società JSW Steel Italy Piombino S.p.A. – Comune di Piombino – LI – AIA – D.D. n. – Precisazione a vostra nota prot. ECO_2025_123»; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, nonché dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i primi motivi aggiunti: - del Decreto n. 22375 adottato dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR in data 20 ottobre 2023 avente ad oggetto «JSW Steel Italy Piombino S.p.A. nel Comune di Piombino (LI) - Esiti del procedimento di riesame art. 29 octies commi 1-2 e 4 lett E. del D.Lgs. 152/06 - Prescrizioni relative alla gestione dei cumuli di rifiuto presenti nell’area dell’installazione AIA di competenza regionale. ID 71717»; - del Verbale di Conferenza di Servizi del 2 ottobre 2023 inerente al procedimento di Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale della Società JSW Steel Italy Piombino S.p.A. per l’individuazione delle misure prescrittive e di esercizio necessarie alla rimozione graduale dei rifiuti giacenti nelle pertinenze della installazione AIA di competenza della Regione Toscana; - del Verbale della Conferenza di Servizi dell’11 settembre 2023 inerente al procedimento di Riesame della Autorizzazione integrata ambientale della JSW Steel Italia Piombino S.P.A per individuazione delle misure prescrittive e di esercizio necessarie alla rimozione graduale dei rifiuti giacenti nelle pertinenze della installazione AIA di competenza della Regione Toscana; - del parere dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT prot. 418731 del 11 settembre 2023 avente ad oggetto «JSW Steel Italy Piombino S.p.A. - Comune di Piombino - LI – gestione dei cumuli di rifiuti ubicati nella area di pertinenza della installazione AIA di competenza regionale, censiti nel progetto denominato “MISO fase 0” - Riesame AIA art. 29 octies comma 1 e 2 e art. 29 decies comma 5 del D.lgs. 152/2006 – Convocazione della Conferenza di Servizi. Contributo tecnico istruttorio di competenza»; - Decreto del Direttore Ambiente Energia n. 9861 del 12 maggio 2023 avente ad oggetto «Attribuzione al Responsabile del Settore Bonifiche Siti Orfani PNRR dei procedimenti connessi all’AIA industriale di cui al decreto Dirigenziale n. 10455 del 13/07/2020 intestata alla Jsw Steel Italy Piombino spa per lo stabilimento posto nel Comune di Piombino, Largo Caduti del Lavoro, 21»; - della nota della Regione Toscana prot. AOOGRT_0201884_2023-04-28, avente ad oggetto «JSW STEEL ITALY PIOMBINO S.p.A. - Comune di Piombino - LI – gestione dei cumuli di rifiuti ubicati nelle aree ricadenti nella perimentrazione della Installazione AIA di competenza regionale censiti nel progetto denominato “MISO fase 0”. Artt. 7 e 8 L. 241/1990 - Avvio del procedimento per la rimozione», notificata a JSW Steel Italy Piombino S.p.A. in data 28 aprile 2023; - della nota della Regione Toscana prot. AOOGRT_0133854_2023-03-14, avente ad oggetto «Accordo di Programma ex art 252bis Dlgs 152/06 “Per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S.” sottoscritto il 24 luglio 2018. Adempimenti a carico di Jsw Steel Italy Piombino s.p.a.», notificata a JSW Steel Italy Piombino S.p.A. in data 14 marzo 2023; - del rapporto ARPAT prot. 0128790 del 13 marzo 2023, allo stato non conosciuto e rispetto a cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti; - della nota del 6 febbraio 2023 della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, allo stato non conosciuta e rispetto a cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prescrizioni AIA regionali relative alla rimozione dei cumuli di rifiuti presenti nella Macro Area Nord dello stabilimento, contenute nei decreti regionali del 2023 e del 2025, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità ambientale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato dapprima la comunicazione di avvio del procedimento regionale volto a inserire nell'AIA prescrizioni per la rimozione di circa 32.000 m3 di rifiuti, quindi il decreto regionale n. 22375 del 20 ottobre 2023, con il quale erano state imposte prescrizioni e un cronoprogramma di rimozione, e infine il decreto n. 11172 del 26 maggio 2025, rettificato dal decreto n. 15064 del 9 luglio 2025, recante il rinnovo dell'AIA e nuove prescrizioni di rimozione dei rifiuti entro il 30 aprile 2027. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: incompetenza regionale, sostenendo che gli obblighi derivassero esclusivamente dall'Accordo di programma ex art. 252-bis d.lgs. 152/2006 e che il relativo inadempimento potesse essere fatto valere solo dal Ministero; violazione della competenza esclusiva del Sindaco per l'ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192 d.lgs. 152/2006; inidoneità dell'AIA a disciplinare l'inquinamento preesistente o rifiuti non prodotti nell'esercizio dell'attività attuale; insussistenza dei presupposti per la revisione dell'AIA; violazione della disciplina sulla bonifica dei siti contaminati; difetto di istruttoria e travisamento, poiché le analisi ARPAT erano state svolte sui cumuli dell'adiacente area dei 37 ettari e non su quelli presenti nell'area gestita dalla società; violazione del principio di proporzionalità e illegittimità derivata delle nuove prescrizioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, relativi rispettivamente all'avvio del procedimento e al decreto AIA n. 22375/2023, perché quest'ultimo era divenuto privo di efficacia a seguito del successivo decreto di rinnovo AIA n. 11172/2025 e il loro eventuale annullamento non avrebbe più arrecato alcun beneficio alla società. Ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che la sottoposizione dell'area alla disciplina della bonifica dei siti contaminati e all'Accordo di programma ex art. 252-bis non escludesse i poteri regionali in materia di AIA. L'AIA può contenere tutte le misure necessarie a garantire un elevato livello di protezione complessiva dell'ambiente, comprese ulteriori prescrizioni per la protezione del suolo e delle acque sotterranee e per sostanze pericolose presenti nel sito, anche quando il rischio non sia direttamente riconducibile alle emissioni dell'attività produttiva attuale. L'art. 192 d.lgs. 152/2006 non è stato ritenuto applicabile, poiché le prescrizioni non erano fondate sulla responsabilità della società per l'abbandono incontrollato, ma sulla sua qualità di gestore dell'attività produttiva e di soggetto che utilizza professionalmente l'area contaminata, nell'ambito degli obblighi ambientali connessi all'AIA. È stata esclusa l'insufficienza dell'istruttoria ARPAT: l'identità della natura e della potenziale efficacia contaminante dei cumuli è stata desunta da elementi convergenti, quali la comune origine siderurgica, l'appartenenza al medesimo SIN, il comune originario gestore e l'identico trattamento previsto dall'Accordo di programma. La società non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare una diversa consistenza o un minore pericolo dei cumuli presenti nella propria area. È stata inoltre esclusa l'illegittimità derivata, poiché il decreto del 2025 costituisce l'esito di una rinnovata valutazione e contiene prescrizioni differenti rispetto al decreto del 2023. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
artt. 239 ss. d.lgs. 152/2006
La disciplina della bonifica dei siti contaminati si applica all'area ricompresa nel SIN di Piombino, senza escludere l'applicazione concorrente della disciplina AIA.
art. 252 d.lgs. 152/2006
Rileva per l'inquadramento dell'area nel SIN di Piombino e per la disciplina della bonifica.
art. 252-bis d.lgs. 152/2006
L'Accordo di programma disciplina obblighi e interventi di risanamento, ma la sua esistenza non esclude i poteri regionali relativi all'AIA.
art. 29-sexies d.lgs. 152/2006
L'autorizzazione integrata ambientale deve includere tutte le misure necessarie [...] al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'AIA può contenere prescrizioni ulteriori rispetto a quelle sulle emissioni, dirette alla protezione del suolo e delle acque sotterranee e alla gestione di sostanze pericolose presenti nel sito, anche se non direttamente prodotte dall'attività autorizzata in corso.
art. 29-octies d.lgs. 152/2006
È richiamato quale fondamento del procedimento di riesame dell'AIA del 2023.
art. 29-decies d.lgs. 152/2006
È richiamato in relazione al contributo tecnico istruttorio di ARPAT nel procedimento AIA.
art. 192 d.lgs. 152/2006
Riguarda l'ordine di rimozione rivolto al responsabile dell'abbandono incontrollato; non disciplina le prescrizioni AIA rivolte al gestore dell'attività produttiva e dell'area contaminata.
artt. 2, 3-bis e 3-ter d.lgs. 152/2006
I principi generali di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte e tutela complessiva dell'ambiente orientano l'interpretazione delle disposizioni AIA.
art. 21-octies l. 241/1990
La questione dell'applicabilità della norma è stata dedotta dalla ricorrente, ma non costituisce la ratio decidendi del rigetto del secondo ricorso per motivi aggiunti.
Massime di principio
- La disciplina della bonifica dei siti contaminati e l'esistenza di un accordo di programma ex art. 252-bis d.lgs. 152/2006 non escludono i poteri regionali relativi al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per un'attività produttiva esercitata nel medesimo sito.
- L'AIA può imporre, ai sensi dell'art. 29-sexies d.lgs. 152/2006, prescrizioni ulteriori rispetto ai limiti delle emissioni dell'attività produttiva, comprese misure dirette a proteggere il suolo e le acque sotterranee dai rischi derivanti da sostanze pericolose comunque presenti nel sito dell'installazione.
- L'ordine di rimozione imposto nell'ambito dell'AIA al gestore di un'attività produttiva non coincide necessariamente con l'ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006: quest'ultima presuppone l'individuazione del responsabile dell'abbandono incontrollato, mentre le prescrizioni AIA possono fondarsi sulla qualità di gestore dell'impianto e sull'obbligo di salvaguardare le matrici ambientali del sito.
- In materia ambientale, l'identità della natura e della potenziale capacità contaminante di rifiuti non analizzati direttamente può essere desunta, in via presuntiva, da elementi obiettivi e convergenti quali la comune origine produttiva, l'appartenenza al medesimo sito contaminato e il comune trattamento previsto dagli strumenti di risanamento; chi contesta tale ricostruzione deve fornire almeno un principio di prova contrario.
- Quando un nuovo provvedimento AIA sostituisce integralmente un precedente atto prescrittivo e produce effetti diversi, il ricorso contro l'atto precedente diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e i vizi del precedente atto non si trasmettono automaticamente al nuovo provvedimento, se questo deriva da una rinnovata valutazione amministrativa.
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