Cassazione Civile, Ordinanza n. 29292/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti del fideiussore di una società debitrice principale, per il pagamento di oltre 1,5 milioni di euro. L'ingiunta proponeva opposizione al decreto eccependo, tra l'altro, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e chiedendo che tale nullità fosse dichiarata in via principale. Il Tribunale di Savona, investito dell'opposizione, si è dichiarato incompetente sulla domanda relativa alla nullità del contratto di fideiussione e ha rimesso la causa al Tribunale di Genova, sezione specializzata in materia di impresa. Quest'ultima, ritenendo dubbia la propria competenza, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. La banca sosteneva che la domanda non integrasse una vera domanda di accertamento idonea a spostare la competenza, ma una mera eccezione incidentale; la ricorrente invece sosteneva che la nullità fosse stata dedotta come domanda in via principale, con conseguente attrazione della controversia alla sezione specializzata competente per materia e territorio.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento d'ufficio e ha dichiarato la competenza della sezione specializzata in materia di impresa di Milano, quale ufficio inderogabilmente competente per le controversie del distretto di Genova ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168/2003. La Corte ha affermato che, quando la nullità di una fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale è fatta valere in via di azione e non come mera eccezione, la controversia rientra nella competenza della sezione specializzata. Ha escluso che, nella specie, fosse necessario verificare un autonomo interesse ad agire ulteriore rispetto alla domanda, osservando che la proposizione della domanda di nullità basta ad attivare l'attrazione alla competenza specializzata. Le parti sono state rimesse davanti alla sezione specializzata di Milano per la riassunzione del giudizio; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
regolamento di competenza d'ufficio
consente al giudice adito di promuovere d'ufficio il regolamento quando ritenga di dover escludere la propria competenza in favore di un diverso ufficio giudiziario, purché il titolo di competenza rientri tra quelli previsti dalla norma.
art. 34 c.p.c.
Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore...
la domanda di accertamento incidentale della questione pregiudiziale rileva per estendere l'oggetto del giudizio e incidere sulla competenza; la Corte esclude che, in materia di nullità negoziali, debba indagarsi un ulteriore interesse autonomo come condizione per la modifica della competenza.
art. 36 c.p.c.
richiamato dalla Corte come possibile base della connessione processuale, senza che ciò mutasse la conclusione sulla natura di domanda della deduzione di nullità.
art. 33, comma 2, L. 287/1990
le controversie di nullità/violazione della disciplina antitrust rientrano nell'area di cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168/2003
per le controversie indicate dalla norma, la sezione specializzata in materia di impresa di Milano è inderogabilmente competente per i distretti, tra gli altri, di Genova.
art. 380-bis.1 c.p.c.
base per la trattazione camerale del regolamento di competenza.
Massime di principio
- In materia di fideiussioni asseritamente nulle per violazione della normativa antitrust, la domanda con cui la nullità del contratto sia espressamente chiesta in via principale integra una vera domanda di accertamento e non una mera eccezione incidentale.
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa è attratta dalla proposizione della domanda di nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale; non è necessario accertare un interesse autonomo ulteriore rispetto alla domanda stessa come condizione per lo spostamento della competenza.
- Il discrimine tra questione pregiudiziale in senso tecnico e questione pregiudiziale in senso logico dipende dalla possibilità che l'accertamento sia oggetto di autonoma tutela in un giudizio separato; nelle nullità negoziali, la richiesta di accertamento può incidere sulla competenza anche se il relativo giudicato si forma poi per effetto della decisione sulla domanda principale.
- La verifica dell'interesse ad agire non può essere utilizzata per svuotare di contenuto la previsione dell'art. 34 c.p.c. quando la parte abbia esplicitamente domandato l'accertamento della nullità con efficacia di giudicato.
- Quando un ufficio giudiziario adito ritenga di non essere competente perché la controversia appartiene a una sezione specializzata territorialmente diversa, il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile se la questione attiene a un titolo di competenza previsto dall'art. 45 c.p.c.
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