Sentenza n. 3927/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari dei seguenti atti: 1) il provvedimento di Roma Capitale - determinazione dirigenziale, repertorio n. -OMISSIS- datato 04.08.2022, notificato il 09.08.2022, avente a oggetto “Revoca del Titolo abilitativo (S.C.I.A. -OMISSIS-) all’esercizio pubblico per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande”; 2) la presupposta nota -OMISSIS- del 06.07.2022 della Prefettura di Roma – Ufficio territoriale del Governo; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente, in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del titolo abilitativo derivante da SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, adottata da Roma Capitale su richiesta della Prefettura di Roma
Esito
Favorevole al resistente (comune e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale che disponeva l'immediata cessazione dell'attività del bar e la presupposta nota prefettizia contenente la richiesta di revoca per motivi di sicurezza pubblica. Ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e carenza di motivazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell'art. 100 del r.d. n. 773/1931 e carenza di istruttoria, motivazione e presupposti; illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, violazione dell'art. 5 del d.l. n. 14/2017, del principio di proporzionalità e dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000; nonché domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dalla revoca. La revoca era stata motivata con numerosi episodi e violazioni: inosservanza della normativa epidemiologica Covid-19, risse e ferimenti, frequentazione da parte di soggetti pregiudicati, disturbo della quiete pubblica per musica ad alto volume, somministrazione abusiva di bevande alcoliche e consumo oltre l'orario consentito, violazioni relative a insegne, tende e vetrofanie, occupazione abusiva di suolo pubblico. La società non aveva specificamente contestato tali fatti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'omessa comunicazione di avvio del procedimento perché la determinazione comunale indicava specifiche ragioni di particolare celerità, connesse alla necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, e perché il Comune aveva agito sulla base della richiesta prefettizia. Ha inoltre richiamato l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, rilevando che l'intervento comunale era sostanzialmente vincolato dalla prescrittiva richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. In base all'art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 616/1977, il Comune conserva la competenza formale a revocare l'autorizzazione commerciale da esso rilasciata, ma deve procedere quando vi sia una motivata richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, cui spetta istituzionalmente la valutazione dell'interesse all'ordine pubblico. Sono state quindi escluse violazioni dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità: la pluralità e gravità degli episodi risultava documentata da accertamenti di pubblici ufficiali e la motivazione degli atti era analitica. Il sindacato del giudice amministrativo è stato ritenuto limitato alla verifica esterna dell'assenza di palese abnormità, contraddittorietà o evidente carenza motivazionale, non potendo sostituire le valutazioni amministrative in materia di sicurezza pubblica. La domanda risarcitoria è stata respinta per infondatezza, in mancanza dell'illegittimità degli atti. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
particolari esigenze di celerità
L'obbligo di comunicazione di avvio può essere derogato quando ricorrano esigenze particolari di celerità, la cui valutazione discrezionale è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non comporta l'annullamento quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso; il TAR ha ritenuto tale situazione sussistente in ragione del carattere sostanzialmente vincolato dell'intervento comunale conseguente alla richiesta prefettizia.
art. 19, comma 4, d.P.R. 616/1977
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso
Il Comune mantiene la competenza formale a revocare le autorizzazioni commerciali da esso rilasciate, ma deve procedere per motivata richiesta del prefetto, quale autorità istituzionalmente preposta alla tutela dell'ordine pubblico.
art. 100 r.d. 773/1931
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione, ritenendo comunque legittima la revoca per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
art. 41, comma 2, Costituzione
L'iniziativa economica… non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
La libertà di iniziativa economica incontra il limite della tutela della sicurezza e dell'utilità sociale; le problematiche di ordine pubblico accertate possono quindi giustificare la revoca del titolo abilitativo.
art. 5 d.l. 14/2017
La disposizione è stata invocata in relazione alla tutela della sicurezza urbana e alla proporzionalità della misura, ma il ricorso è stato ritenuto infondato.
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato la dedotta violazione.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché l'atto impugnato è stato ritenuto legittimo.
Massime di principio
- Quando un Comune deve revocare un'autorizzazione commerciale per motivi di ordine pubblico sulla base di una motivata richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, il Comune conserva la competenza formale ad adottare il provvedimento, mentre la valutazione dell'interesse securitario e dei relativi presupposti spetta all'autorità di pubblica sicurezza; la richiesta prefettizia vincola l'azione comunale nei limiti indicati dalla legge.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento può essere giustificata da particolari esigenze di celerità connesse alla tutela immediata dell'ordine e della sicurezza pubblica, purché tali esigenze siano esplicitate nel provvedimento e non risultino manifestamente illogiche o irragionevoli.
- In presenza di una richiesta prefettizia prescrittiva e vincolante e di un provvedimento il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso, la mancata comunicazione di avvio può non comportare l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle revoche adottate per esigenze di ordine pubblico, caratterizzate da ampia discrezionalità amministrativa, è esterno e non si estende al merito della valutazione; esso resta circoscritto alla verifica di palese abnormità, contraddittorietà, manifesta illogicità o evidente carenza di motivazione.
- La pluralità e gravità di violazioni amministrative e di episodi incidenti sulla sicurezza e sulla quiete pubblica, accertati da pubblici ufficiali e non specificamente contestati dall'interessato, può giustificare la revoca del titolo abilitativo per l'esercizio di un pubblico esercizio, senza violazione dei principi di proporzionalità e di libertà di iniziativa economica.
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