Cassazione Civile, Sentenza n. 22730/2020 del 20/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva confermato il rigetto dell'opposizione all'avviso di accertamento (valore ai fini registro e INVIM) relativo all'atto di divisione del 28/03/1983 su un fondo in Eboli. Le censure principali: (1) domanda di estensione degli effetti di un giudicato intervenuto a favore di altri condividenti (giudicato esterno) per ottenere la sua efficacia anche nei loro confronti ex art. 1306 c.c.; (2) rilevazione di violazione dell'art. 2700 c.c. per avere la Commissione disatteso l'attestazione del sindaco, dalla quale i ricorrenti sostenevano di poter provare che la costruzione che aveva incrementato il valore del fondo non era realizzata al momento della divisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sulla questione del giudicato esterno ha ritenuto che la sentenza favorevole agli altri condividenti fosse basata su ragioni personali (l'accessione riguardava la diversa porzione di terreno assegnata a quegli altri condividenti) e quindi non poteva trasferire efficacia in favore dei ricorrenti; pertanto i ricorrenti non hanno diritto all'estensione del giudicato. Quanto all'attestazione del sindaco, la Corte ha osservato che non è stata allegata la norma che attribuirebbe a quella attestazione la qualifica di atto pubblico dotato di fede privilegiata; inoltre l'efficacia probatoria degli atti pubblici ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. è limitata agli elementi estrinseci e non prova automaticamente la veridicità del contenuto intrinseco, che può essere confutato con prove ammesse. Per questi motivi la decisione impugnata non è censurabile sui punti prospettati. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese processuali e sussiste l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 1 comma 1‑quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 636 del 1972
disciplina del processo tributario anteriore al d.lgs. n. 546/1992, con tre gradi di giudizio
Per le controversie ancora pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale alla data del 01/04/1996 continuava ad applicarsi la disciplina del d.P.R. 636/1972; dunque il ricorso per cassazione è proponibile secondo l'art. 111 Cost.
d.lgs. n. 546 del 1992
Stabilisce che per le cause pendenti avanti alla Commissione tributaria centrale alla data del 01/04/1996 continuino a valere le regole procedurali del previgente DPR 636/1972
art. 111 Cost.
richiamato per la proponibilità del ricorso per cassazione
Garantisce il diritto all'impugnazione in Cassazione delle decisioni della Commissione tributaria centrale rese sotto il regime del DPR 636/1972
art. 1306 c.c.
coobbligazione solidale e efficacia del giudicato a favore di un condebitore
Consente al coobbligato solidale di far valere in sua difesa il giudicato favorevole formato tra l'ente impositore e un altro condebitore, a condizione che la sentenza non sia fondata su ragioni personali
art. 2699 c.c.
definizione di atto pubblico
Stabilisce che atto pubblico è il documento redatto da notaio o pubblico ufficiale autorizzato e individua limiti dell'efficacia probatoria
art. 2700 c.c.
fede privilegiata dell'atto pubblico fino a querela di falso
Fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell'atto e degli elementi estrinseci attestati dal pubblico ufficiale, ma non garantisce la veridicità intrinseca di tutte le dichiarazioni ivi contenute
art. 1 comma 1‑quater, art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'ulteriore obbligo di versamento di un importo a titolo di contributo unificato nelle ipotesi indicate, rilevata la sussistenza dei presupposti
Massime di principio
- L'efficacia esterna del giudicato (giudicato 'a favore di un altro condebitore') è limitata: un coobbligato può avvalersene solo se la sentenza favorevole non si fonda su ragioni personali riferite alla diversa situazione del condebitore che ha ottenuto il giudicato
- Un'attestazione rilasciata dal sindaco o da altro pubblico ufficiale non è automaticamente prova piena della veridicità intrinseca dei fatti dichiarati: occorre verificare se l'atto abbia la qualifica di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. e, comunque, la parte può proporre prove contrarie nei limiti di legge
- In materia tributaria, per i procedimenti pendenti alla data di riforma (01/04/1996) davanti alla Commissione tributaria centrale si applicano ancora le disposizioni del previgente DPR 636/1972; ciò condiziona la percorribilità dei rimedi e la giurisdizione
- Nelle impugnazioni in Cassazione è importante qualificare correttamente il vizio: la contestazione dell'efficacia probatoria di un atto pubblico rientra nell'ambito della violazione di norme sulla prova (es. art. 2700 c.c.), mentre il riesame della valutazione delle risultanze probatorie spettanti al giudice di merito può essere escluso in Cassazione
- Chi intende avvalersi di un giudicato formatosi in favore di un altro soggetto deve dimostrare che la decisione non è fondata su valutazioni personali relative alla diversa porzione di bene o alla situazione soggettiva di quel soggetto; in mancanza, il giudicato non ha effetto nei suoi confronti
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