Sentenza n. 534/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - della determinazione n. 447 del 5 maggio 2025, con cui l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania ha approvato gli atti e la graduatoria della selezione interna, per prova pratica e colloquio, per n. 3 posti di “Assistente Amministrativo”; - di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale attinente alla procedura concorsuale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova pratica e determinazione di approvazione degli atti e della graduatoria della selezione interna per tre posti di Assistente Amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la propria esclusione dalla selezione interna per la stabilizzazione, disposta dopo che la Commissione aveva rilevato la presenza della sua firma accanto alle risposte errate ai quesiti nn. 16, 20, 22 e 28 della prova pratica a quiz. Con il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 3, 35, 51 e 97 Cost., l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria e la violazione della par condicio, sostenendo che, trattandosi di quesiti a risposta multipla con punteggi predeterminati, i segni apposti non le avrebbero arrecato alcun vantaggio né avrebbero pregiudicato gli altri candidati. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 3, 4, 32, 35, 51 e 97 Cost., nonché i medesimi vizi, sostenendo che l’avviso non prevedeva espressamente l’esclusione per l’apposizione di segni di riconoscimento e che la Commissione avrebbe dovuto considerare l’assenza di discrezionalità nella correzione dei quiz. L’Amministrazione eccepiva inoltre l’inammissibilità dell’impugnazione dell’avviso e dell’atto di convocazione, rispettivamente per carenza d’interesse e per natura endoprocedimentale; il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame di tali eccezioni, decidendo nel merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 220/2001, richiamato dall’avviso, consentisse alla Commissione di stabilire le modalità della prova e imponesse ai candidati di non apporre segni di riconoscimento. Tale prescrizione è diretta a garantire l’anonimato, l’imparzialità e la par condicio nelle procedure selettive. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 26 del 2013, il giudice ha precisato che la violazione delle regole sull’anonimato è sanzionabile sulla base della mera astratta idoneità della condotta a consentire il riconoscimento del candidato, senza necessità di dimostrare un’effettiva alterazione della correzione o un concreto sviamento della procedura. La firma apposta dalla candidata sugli elaborati costituiva quindi un segno di riconoscimento astrattamente idoneo a compromettere l’anonimato e giustificava l’esclusione. Il TAR ha distinto il caso dalle selezioni a quiz con correzione immediata automatizzata, nelle quali l’identificazione del candidato può essere irrilevante per l’assenza di discrezionalità e per l’affidamento a sistemi informatizzati: nella fattispecie, invece, la correzione era stata effettuata dalla Commissione senza ausilio di sistemi automatizzati. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata previsione espressa della sanzione espulsiva, poiché l’avviso rinviava al d.P.R. n. 220/2001 e la Commissione era competente a determinare le modalità di svolgimento della prova. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 6, d.P.R. n. 220/2001
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse
La disposizione consente alla Commissione di determinare le modalità di svolgimento della prova; le relative prescrizioni, compreso il divieto di apporre segni di riconoscimento, vincolano i candidati e sono funzionali alla tutela dell’anonimato.
art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021
È la disposizione posta a fondamento della procedura di stabilizzazione mediante selezione interna.
art. 1, comma 528, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023
La norma è richiamata quale disposizione modificativa della disciplina della stabilizzazione applicata nella procedura.
l. n. 56/2024 di conversione del d.l. n. 19/2024
La legge è richiamata quale ulteriore fonte modificativa della disciplina posta a base della selezione.
artt. 3, 35, 51 e 97 Cost.
I principi costituzionali di uguaglianza, accesso agli impieghi pubblici, buon andamento e imparzialità sostengono l’obbligo di anonimato e la par condicio nelle selezioni pubbliche.
artt. 3, 4, 32, 35, 51 e 97 Cost.
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente a sostegno delle censure contro l’esclusione; la decisione valorizza, in particolare, i principi di imparzialità e parità di trattamento.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive pubbliche il principio di anonimato costituisce attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità e opera come regola generale a tutela della par condicio.
- La violazione delle regole sull’anonimato può giustificare l’esclusione del candidato quando la condotta sia astrattamente idonea a consentirne il riconoscimento; non è necessario dimostrare che si sia verificata una concreta alterazione della correzione o un effettivo sviamento della procedura.
- Quando gli elaborati sono valutati direttamente dalla Commissione, senza correzione automatizzata e senza punteggiamente predeterminati tali da escludere ogni margine valutativo, l’apposizione della firma o di altro segno identificativo sull’elaborato costituisce elemento sufficiente a giustificare l’esclusione.
- La disciplina dell’anonimato può risultare dalle modalità di svolgimento della prova stabilite dalla Commissione in applicazione della normativa richiamata dall’avviso, anche se quest’ultimo non prevede espressamente la sanzione dell’esclusione per ogni specifica violazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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