Cassazione Penale, Sentenza n. 24416/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 7 maggio 2015 che aveva dichiarato Epifani colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in relazione al fallimento della s.r.l. CA.MA. Il ricorrente deduceva l'esistenza di nuove prove dichiarative (audizione dell'ex dipendente Pio Trende, integrazioni dal consulente fiscale Lucio Vergine e dal medico legale Cosimo Lorè) atte a dimostrare che Epifani non si era concretamente occupato della gestione societaria, specialmente dopo un incidente del 2005, e quindi a ribaltare il giudizio di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la Corte di appello di Potenza aveva correttamente ritenuto non qualificabili come "nuove prove" le dichiarazioni dedotte in revisione, poiché miravano a riesaminare lo stesso tema di prova già valutato nel giudizio di cognizione. Ha inoltre rilevato che la prova dichiarativa acquisita non era conclusiva e che non è ammessa una ricerca esplorativa della prova in sede di revisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità dell'istanza di revisione quando manchino i presupposti formali o sostanziali; la Corte di appello ha dichiarato l'istanza inammissibile richiamandosi a tale disposizione.
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Definizione di "nuove prove" ai fini della revisione. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni prospettate non costituissero nuove prove ai sensi di questa disposizione perché miravano a una diversa valutazione dello stesso tema di prova già esaminato.
artt. 327-bis, comma 2; 391-bis; 391-ter cod. proc. pen.
Norme che regolano l'assunzione di dichiarazioni e l'acquisizione di atti in fase istruttoria; citate nel ricorso in relazione alle audizioni testimoniali raccolte dalla difesa ai fini della revisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni ritenute irregolari o colpose; applicata per la condanna del ricorrente alle spese e alla somma di euro 3.000.
Giurisprudenza di legittimità e costituzionale richiamata
La Corte ha richiamato precedenti (Sez. 3 n. 14547/2022; Sez. 3 n. 19598/2011; Sez. 2 n. 18765/2018; Sez. 5 n. 24070/2016) e la Corte costituzionale n. 186/2000 per affermare che in revisione non sono "nuove" le prove volte solo a rivedere quanto già deciso e che non è ammessa una ricerca esplorativa della prova; ha anche richiamato il principio secondo cui il giudice della revisione deve valutare l'affidabilità, persuasività e congruenza della prova nuova rispetto al già acquisito.
Massime di principio
- In sede di revisione non costituiscono "nuove prove" quelle dichiarazioni o elementi finalizzati a ottenere una diversa valutazione di un medesimo tema di prova già esaminato nel giudizio di cognizione.
- Spetta al giudice della revisione una valutazione preliminare dell'affidabilità, della persuasività e della congruenza della prova nuova rispetto al materiale probatorio già acquisito; tale valutazione può giustificare l'inammissibilità dell'istanza se la prova nuova non è idonea a ribaltare il giudizio.
- L'onere di dimostrare l'irrevocabilità del titolo di condanna grava sull'istante; tuttavia, l'irrevocabilità può essere desunta anche da certificati ufficiali come il casellario giudiziale quando la formale attestazione manchi.
- Non sono ammesse in revisione richieste basate su una ricerca esplorativa della prova ovvero su prospettive investigative prive di elementi concreti e determinanti già individuati.
- La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende se l'impugnazione risulta irrituale o colposa.
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