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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 23208 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica doganale con il quale l'Agenzia delle Dogane aveva richiesto il recupero di maggiori diritti non riscossi, pari a Euro 2.682,99 oltre interessi, sostenendo che alcune pelli di suino importate dalla Cina fossero state erroneamente classificate dalla società nella voce doganale 4113 2000 00 anziché nella voce 4114 1090 00, relativa alle pelli scamosciate. Da tale riclassificazione derivavano maggiori dazi all'importazione, dazio antidumping, IVA e sanzioni amministrative. La società contestava la rettifica, sostenendo la correttezza della classificazione originaria e l'insufficienza della prova fornita dall'Amministrazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia con una motivazione estremamente sintetica. La società aveva inoltre proposto appello incidentale, dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale per tardività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo nulla la sentenza d'appello per mancanza di una motivazione effettiva e per motivazione apparente. La Commissione Tributaria Regionale non aveva illustrato adeguatamente i fatti, le questioni controverse, le ragioni dell'appello né il percorso logico-giuridico seguito per confermare la classificazione doganale della società. Sono stati dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi dell'Agenzia. È stato accolto anche il ricorso incidentale della società, poiché il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto tardivo e quindi inammissibile l'appello incidentale, senza applicare correttamente il combinato disposto delle norme sul processo tributario e dell'art. 334 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente quale fosse la corretta classificazione doganale della merce, rimettendo tale valutazione al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70

    La norma è richiamata in relazione all'IVA dovuta sulle importazioni e alla pretesa fiscale connessa alla rettifica dei diritti doganali.

  • Regolamento (CE) n. 1338/2006

    Disciplina le misure antidumping applicabili alle merci importate e costituisce una delle basi normative della contestazione dell'Agenzia delle Dogane.

  • Regolamento CEE n. 2658/1987

    Riguarda la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune; la corretta applicazione delle sue voci era centrale per stabilire il dazio dovuto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 36, 49, 54 e 61

    Le disposizioni regolano il processo tributario e, tramite il rinvio alle norme compatibili del codice di procedura civile, impongono alla sentenza tributaria una motivazione sufficiente e disciplinano l'appello, anche incidentale.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Richiede l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sua violazione comporta la nullità della sentenza quando la motivazione impedisce di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni del dispositivo.

  • Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    Rafforza l'obbligo di indicare nella sentenza le ragioni giuridiche della decisione; una motivazione meramente apparente non soddisfa tale requisito.

  • Art. 111, comma 6, Costituzione

    Impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato. Una motivazione solo apparente, apodittica o priva di collegamento con le censure delle parti viola tale principio.

  • Codice di procedura civile, art. 334

    Disciplina l'impugnazione incidentale tardiva. Nel processo tributario, in virtù del rinvio previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, l'appello incidentale deve essere valutato secondo tale disciplina e secondo i termini processuali applicabili.

  • Codice civile, art. 2697

    È stato richiamato dall'Agenzia con riguardo all'onere della prova della corretta classificazione doganale; il relativo motivo è stato dichiarato assorbito perché la sentenza è stata cassata per difetto di motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2

    La Corte ha escluso l'improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della sentenza impugnata e di altri atti, poiché la sentenza era comunque nella disponibilità del giudice tramite il deposito della parte resistente e non risultava necessaria la consultazione del fascicolo d'ufficio.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello è nulla quando non consente di individuare chiaramente i fatti, le domande, le censure proposte e le ragioni concrete della decisione. Una formula generica o apodittica non è sufficiente.
  • Il giudice d'appello deve esaminare criticamente i motivi di impugnazione. Non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado senza spiegare perché le contestazioni siano infondate.
  • La motivazione per relationem è valida solo se richiama in modo comprensibile la decisione precedente e consente di ricostruire un percorso logico coerente rispetto ai motivi d'appello.
  • Nelle controversie doganali sulla classificazione delle merci, la decisione deve indicare con precisione la voce tariffaria applicabile, le caratteristiche tecniche rilevanti della merce e le ragioni per cui una classificazione prevale sull'altra.
  • La Cassazione può cassare la sentenza per vizio di motivazione senza stabilire quale parte abbia ragione nel merito; in tal caso la controversia torna al giudice di rinvio per una nuova decisione adeguatamente motivata.
  • Nel processo tributario l'appello incidentale deve essere valutato applicando le regole del rinvio all'art. 334 c.p.c.; la sua tardività non può essere affermata senza verificare correttamente i termini e le condizioni processuali applicabili.
  • Gli adempimenti formali del ricorso per Cassazione non devono essere interpretati in modo inutilmente formalistico quando l'atto necessario è comunque nella disponibilità del giudice e l'omissione non impedisce né ritarda concretamente l'esame dell'impugnazione.

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