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Sentenza

Sentenza del 03/01/2019 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Catania

Accertamento IIDD - Plusvalenze da cessione di immobili o di azienda - Base imponibile ai fini dell'imposta di registro e ipocatastale - Esclusione - Art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 147/2015 - Efficacia retroattiva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento induttivo di una plusvalenza patrimoniale derivante dalla cessione di un immobile o di un'azienda, fondato esclusivamente sul valore attribuito al bene ai fini dell'imposta di registro oppure delle imposte ipotecaria e catastale. Il contribuente ha invocato l'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 147/2015, sostenendo che tale disposizione esclude questo automatismo accertativo e che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa si applica anche a fatti e periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. È stato affermato che l'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 147/2015 impedisce all'Amministrazione finanziaria di desumere induttivamente la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi dal solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. La norma è stata qualificata come disposizione di interpretazione autentica e, quindi, dotata di efficacia retroattiva, con conseguente illegittimità dell'accertamento fondato esclusivamente su tale elemento.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 147/2015

    Esclude che l'Amministrazione finanziaria possa procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ovvero delle imposte ipotecaria e catastale.

    La disposizione è interpretata come norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva. Il solo valore utilizzato ai fini delle imposte indirette non costituisce prova sufficiente del maggior corrispettivo o della maggiore plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.

Massime di principio

  • Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale non può essere utilizzato automaticamente, da solo, per determinare una maggiore plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
  • L'Amministrazione finanziaria deve disporre di ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare l'effettivo maggior corrispettivo o la maggiore plusvalenza; non è sufficiente una mera presunzione fondata sulla divergenza tra valore dichiarato e valore accertato ai fini delle imposte indirette.
  • Poiché la disposizione è qualificata come norma di interpretazione autentica, il principio vale anche per accertamenti relativi a periodi d'imposta precedenti al 2015, purché la controversia non sia ormai definita con giudicato.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare se l'accertamento della plusvalenza si fondi esclusivamente sul valore fiscale attribuito al bene per l'imposta di registro oppure su ulteriori indizi concreti: nel primo caso l'accertamento è potenzialmente illegittimo.

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