Cassazione Civile, Sentenza n. 7865/2020 del 16/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente, cittadino di un Paese indicato nel testo come omesso, ha impugnato per cassazione la decisione della Corte d’appello di Ancona, depositata il 4 luglio 2018, che aveva respinto il gravame contro la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale e umanitaria. Con il primo motivo ha censurato la valutazione dei giudici di merito in relazione al dovere di cooperazione istruttoria e alle informazioni sulle condizioni di sicurezza nel Paese d’origine; con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, deducendo condizioni di vulnerabilità. Il ricorso è stato inoltre seguito da un atto di rinuncia depositato il 3 luglio 2019 dal nuovo difensore, nominato con procura del 19 giugno 2019 in sostituzione del precedente: la rinuncia è stata sottoscritta dal solo difensore e la procura non gli conferiva il mandato speciale richiesto per rinunciare al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero in una critica agli apprezzamenti di fatto, non ulteriormente censurabili in sede di legittimità, e fossero comunque formulati in modo non specifico: il ricorrente non aveva indicato se, quando e con quale atto processuale le fonti informative asseritamente trascurate fossero state sottoposte ai giudici di merito. La rinuncia depositata dal nuovo difensore non ha prodotto l’estinzione del giudizio, perché non risultava conferito il mandato speciale previsto dall’art. 390, comma 2, c.p.c. Non si è provveduto sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
L’avv. Pitorri ha depositato in data 3 luglio 2019 atto di rinuncia al ricorso che, tuttavia, non è idoneo a produrre l’effetto estintivo del giudizio, in quanto sottoscritto dal solo difensore al quale non risulta attribuito con la procura il mandato speciale a rinunciare al ricorso, a norma dell’art. 390 c.p.c., comma 2.
La rinuncia al ricorso per cassazione non produce l’effetto estintivo se è sottoscritta dal solo difensore e la procura non gli attribuisce il mandato speciale a rinunciare.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La misura dell’ulteriore contributo dovuto in presenza dei presupposti indicati è pari al contributo previsto per il ricorso, ove dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La disposizione è richiamata quale norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in base al quale la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore non determina l’estinzione del giudizio quando la procura non gli conferisce il mandato speciale richiesto dall’art. 390, comma 2, c.p.c.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvono in una critica agli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito e che non indicano specificamente se, quando e in quale atto processuale le fonti informative dedotte siano state sottoposte al loro esame.
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