Sentenza del 10/02/2016 n. 2603 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale delle somme corrisposte in forma capitale a seguito della liquidazione della partecipazione al fondo previdenziale integrativo aziendale FONDENEL/PIA. L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione della ritenuta agevolata del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985, sostenendo che le somme dovessero essere assoggettate al diverso regime della tassazione separata. La Corte ha precisato che la ritenuta del 12,50% è applicabile esclusivamente alla quota qualificabile come "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato" del capitale accantonato, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, quando il contribuente era già iscritto al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e ha rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà distinguere tra la sorte capitale e il rendimento del fondo: per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, solo il rendimento effettivamente derivante dalla gestione sul mercato può beneficiare della ritenuta del 12,50%; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata. Le spese del giudizio di legittimità saranno decise dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
Legge n. 482 del 1985, art. 6
aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo
La ritenuta del 12,50% si applica soltanto alla componente di rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato e solo per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, in presenza dei requisiti temporali di iscrizione al fondo.
D.Lgs. n. 124 del 1993
La disciplina distingue i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare aziendale prima della sua entrata in vigore. Per tali soggetti opera, nei limiti indicati dalla giurisprudenza, il regime agevolato sui rendimenti maturati entro il 31 dicembre 2000.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Prevedono il regime della tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011
In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ... sono soggette al seguente trattamento tributario
Il principio stabilisce una tassazione differenziata: tassazione separata sulla sorte capitale e ritenuta del 12,50% sul rendimento per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000; tassazione separata integrale per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
Massime di principio
- Quando una prestazione di previdenza complementare viene liquidata in capitale, occorre separare la sorte capitale dal rendimento prodotto dalla gestione del fondo.
- La ritenuta agevolata del 12,50% non si applica all'intera somma liquidata, ma esclusivamente al rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione finanziaria del capitale.
- Per i lavoratori iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, il rendimento maturato entro il 31 dicembre 2000 può beneficiare della ritenuta del 12,50%, mentre la sorte capitale resta soggetta a tassazione separata.
- Le somme maturate dal 1° gennaio 2001 sono soggette integralmente al regime della tassazione separata, senza applicazione della ritenuta agevolata sul rendimento.
- In caso di contestazione fiscale, è determinante la ricostruzione analitica delle componenti della prestazione e la prova della quota di rendimento derivante dalla gestione sul mercato.
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