Cassazione Penale, Sentenza n. 41792/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li aveva condannati per violenza privata (art. 610 c.p.) e, in una prima fase, per la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., in relazione a fatti avvenuti durante una manifestazione NO TAV e posti in essere nei confronti della giornalista. Le censure in Cassazione vertevano su: (i) vizio della motivazione e mancato esame del coefficiente soggettivo e della doverosità dell'esibizione del tesserino; (ii) travisamento della prova e valutazione della credibilità della persona offesa; (iii) violazione dell'art. 192 c.p.p. per mancato utilizzo di riscontri probatori; (iv) omissione di ammissione della testimonianza del teste Sera ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; (v) errata applicazione dell'aggravante dell'arma (art. 339 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici (violazione art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), ha confermato la corretta distinzione fra la prima fase della condotta (contravvenzione ex art. 660 c.p.) e la successiva fase di costrizione riconducibile alla violenza privata, ha giudicato legittima la valutazione di attendibilità della parte offesa operata in sede di merito e ha ritenuto corretta la decisione di non rinnovare l'istruttoria appellativa poiché la testimonianza proposta sarebbe stata superflua rispetto al quadro probatorio acquisito. Quanto all'aggravante dell'arma, la Corte ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante anche se il bastone non fu impugnato in senso minaccioso, essendo sufficiente che l'oggetto fosse portato in modo idoneo a intimorire. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 c.p.
Richiamato come norma generale collegata alla continuazione/partecipazione; citato nell'imputazione originaria.
art. 660 c.p.
Qualificata dalla Corte d'appello come contravvenzione pertinente alla prima fase della condotta, caratterizzata da petulanza e atteggiamento arbitrario.
art. 610 c.p.
Violenza privata ritenuta sussistente per il costringimento della vittima a esibire il tesserino e a mostrare l'autovettura dopo una condotta minacciosa e insistente.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiesto specificità nella doglianza sulla motivazione: il ricorso che denuncia indistintamente tutti i vizi della motivazione è inammissibile per aspecificità.
art. 192 c.p.p.
Richiesta di fondare il giudizio su riscontri probatori; la Corte ha ritenuto che i riscontri (conversazioni, filmati) erano stati adeguatamente considerati dal giudice di merito.
art. 603, comma 2 c.p.p.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello non è automatica: il giudice di appello valuta l'utilità e non può ammettere prove manifestamente superflue o irrilevanti.
art. 495, comma 1 c.p.p. (richiamo all'art. 190)
Principio secondo cui il giudice ammette le prove salvo quelle vietate o manifestamente superflue/irrilevanti; criterio applicato dal giudice di appello nel valutare la testimonianza nuova.
art. 339 c.p.
Aggravante dell'uso di arma: per la Corte è sufficiente che l'oggetto sia portato in modo idoneo a intimorire, non necessariamente impugnato per minacciare.
art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/6/2017, n.103)
Consente la condanna alle spese e l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili proposti con colpa; applicata per la determinazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che contesti la motivazione deve essere specifico: non è possibile lamentare genericamente tutti i vizi (art. 606 c.p.p. lett. e)); l'assenza di specificità rende il ricorso inammissibile.
- La distinzione tra contravvenzione (art. 660 c.p.) e delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) può fondarsi sull'intensificazione della condotta e sull'obiettivo concreto perseguito dagli agenti (da petulanza ad imposizione di un facere).
- La valutazione della credibilità della vittima e il bilanciamento dei riscontri (filmati, conversazioni, memoriali) sono riservati al giudice di merito e difficilmente rimuovibili in Cassazione se non con specifica e dimostrabile inversione probatoria o travisamento della prova.
- La richiesta di acquisire nuove prove in appello (art. 603 c.p.p.) non impone la rinnovazione automatica dell'istruttoria: il giudice di appello valuta l'utilità e la rilevanza delle prove nuove e può rifiutarle se manifestamente superflue.
- Per l'aggravante dell'arma non è necessario che l'arma sia attivamente brandita verso la vittima; è sufficiente che venga portata o mostrata in modo da poter intimorire ragionevolmente la persona offesa.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); pertanto gli appellanti devono curare la specificità e serietà delle doglianze.
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