Cassazione Penale, Sentenza n. 22506/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sull'incidente di esecuzione proposto da El Nagar Aiman per ottenere la revoca dell'ordine di carcerazione emesso il 6/08/2021 in esecuzione della sentenza n. 2165/2019 della Corte d'appello di Genova. Il ricorrente deduceva la carenza di idonea notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione dello stesso, sostenendo che tali atti non erano stati notificati né al condannato né al difensore che lo aveva assistito nella fase di cognizione. In cassazione si è denunciata violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Dalla consultazione degli atti è emerso che non sussistono elementi idonei a comprovare la regolare notifica dell'ordine di carcerazione e del decreto di sospensione nei confronti del detenuto o del difensore competente, e l'ordinanza impugnata non contiene indicazioni precise sulla regolarità delle notifiche. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza del 19/06/2023 e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio privo del vizio rilevato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Le censure sono state proposte in base a questi motivi di ricorso per cassazione: violazione di norme di diritto e vizi di motivazione. La Corte ha considerato ammissibili e pertinenti le doglianze in relazione alla mancata verifica della notifica.
art. 656, cod. proc. pen.
La norma impone la notifica dell'ordine di carcerazione e del decreto di sospensione al condannato e/o al difensore competente. La Corte ha ritenuto che, in mancanza della prova di tali notifiche e di specifiche indicazioni nell'ordinanza impugnata, sussista un vizio tale da giustificare l'annullamento e il rinvio.
Massime di principio
- La mancata prova documentale della notifica dell'ordine di esecuzione (e dell'eventuale decreto di sospensione) costituisce un vizio formale rilevante che può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Il giudice dell'esecuzione deve indicare in modo preciso e motivato negli atti se e come sono state eseguite le notifiche previste dall'art. 656 c.p.p.; l'assenza di tali indicazioni apre la strada al riesame da parte della Corte di Cassazione.
- La notifica deve essere eseguita al condannato o, se presente, al difensore nominato per la fase esecutiva; in mancanza di questo, va effettuata almeno al difensore che ha assistito il condannato nell'ultimo grado di cognizione da cui è scaturita la condanna.
- In casi simili il difensore può chiedere l'annullamento o la richiesta alternativa di acquisizione dei documenti comprovanti la notifica e la sospensione dell'esecuzione fino all'accertamento della regolarità delle notifiche.
- Se il vizio riguarda la notifica e non il merito della condanna, la vicenda sarà generalmente rimesa al giudice di merito per un nuovo esame privo del difetto procedurale rilevato.
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