Sentenza n. 352/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, n. 7771/2023 del 19dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, n. 7771/2023, recante condanna al pagamento di euro 2.000 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre interessi legali e spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7771/2023 del 19 dicembre 2023. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente euro 2.000 mediante emissione di buono elettronico relativo alla carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali e spese di giudizio. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione e ordinando al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato; è previsto quale limite massimo il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il giudice ha precisato che l'insediamento del commissario non priva l'amministrazione del potere di adempiere, configurandosi un esercizio concorrente del potere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora, determinata secondo un criterio di non manifesta iniquità e con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui è funzionale la penalità di mora.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione, non contrastata da specifici elementi ostativi, giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, purché la misura rispetti il criterio della non manifesta iniquità e mantenga una funzione effettivamente compulsiva.
- Ai fini della penalità di mora, la decorrenza può essere fissata allo spirare del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; la penalità cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato, pur dopo l'insediamento del commissario ad acta, poiché l'amministrazione conserva il proprio potere di provvedere in concorrenza con il commissario.
- La fissazione di un tetto massimo è necessaria per evitare che la penalità di mora perda la propria funzione coercitiva e si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso esaminato, il limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
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