Sentenza n. 429/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5031/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo. L'amministrazione non aveva provveduto al pagamento nonostante la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l'attuazione integrale del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, pari a euro 1.000,00 oltre interessi. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il munus commissariale è stato qualificato come obbligatorio e non rifiutabile né ostacolabile da disposizioni interne dell'amministrazione. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell'esecuzione del titolo e della sentenza possono determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 189,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti per il passaggio in giudicato del titolo e per l'inadempimento dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l'adempimento delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche decorre dalla notificazione del titolo; il suo inutile decorso consente di agire in ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando è nominato un dirigente dell'amministrazione inadempiente, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato, in combinato con l'art. 26 c.p.a., quale base della condanna dell'amministrazione soccombente alle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta su istanza dell'interessato.
- L'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, oltre alla definitività del titolo, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti del procedimento esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può comportare responsabilità amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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