Cassazione Penale, Sentenza n. 17824/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che, in parziale riforma del Gip del Tribunale di Modena, aveva annullato il titolo primigenio rispetto a specifici capi di imputazione ma confermato la custodia cautelare in carcere per i restanti reati. Il ricorrente deduceva principalmente l'assenza e la contraddittorietà della motivazione circa la gravità indiziaria in ordine all'associazione per delinquere (mancanza di organizzazione stabile, assenza di ruoli specifici e permanenti; modalità delle condotte definite "di volta in volta" e quindi ascrivibili al mero concorso di reati). Contesta inoltre la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame da parte del Tribunale e la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e inutilizzabilità della misura degli arresti domiciliari), rilevando residenza stabile in Italia e vincoli familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica la censura sulla presunta violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p., poiché il ricorrente non ha specificato le doglianze di merito riguardo ai singoli fatti oggetto di riesame, violando i requisiti di specificità richiesti per il ricorso in cassazione (art. 581, lett. c)). Sul merito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata gravità indiziaria relativo all'associazione per delinquere: il Tribunale e il Gip avevano correttamente dedotto indizi dall'operatività dei reati fine, dalle modalità esecutive e dagli elementi modali e strumentali che evocano stabilità del vincolo associativo. Anche l'affermazione del pericolo di fuga è stata ritenuta congrua, considerata la presenza di collegamenti esteri di alcuni associati e la disponibilità di documenti contraffatti. Conseguentemente la Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Il giudice del riesame, per quanto caratterizzato da limiti procedurali, deve ricevere doglianze specifiche sul merito affinché la Corte di cassazione possa sindacare le risposte; la mera lamentela generica sulla mancata disamina delle indagini non è sufficiente.
art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Richiesto il rispetto del requisito di specificità dei motivi nel ricorso per cassazione, anche in materia cautelare, per consentire l'individuazione autonoma delle questioni sottoposte a sindacato.
art. 273 cod. proc. pen.
Parametro normativo sulla valutazione della gravità indiziaria; la Corte accetta che la gravità indiziaria può emergere dalla ripetizione e dalle modalità dei reati fine che rivelano l'operatività dell'associazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e la statuizione sulla condanna pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali per gli adempimenti conseguenti alla declaratoria cui il provvedimento di cassazione non importa automaticamente la rimessione in libertà.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni avverso misure cautelari il ricorrente deve indicare con specificità le doglianze sul merito (fatti, fonti di prova e loro valutazione); censure generiche comportano inammissibilità in cassazione.
- In tema di associazione per delinquere la prova dell'esistenza del sodalizio può essere desunta dalle condotte ripetute e dalle modalità esecutive dei reati fine; non è sempre necessario dimostrare un ruolo specifico e permanente per ogni partecipante.
- Il pericolo di fuga può essere ritenuto fondato anche se alcuni indagati risiedono in Italia, quando sussistono collegamenti esteri e possibilità di uso di documenti falsi; le posizioni degli associati vanno considerate nell'insieme, non frammentate.
- La gravità indiziaria va valutata sull'insieme degli elementi modali e strumentali che indicano stabilità organizzativa; letture frammentarie degli indizi difficilmente prevalgono se l'argomentazione del giudice è congrua.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; ciò rende importante valutare la fondatezza formale e sostanziale dell'impugnazione prima di proporla.
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