Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17538/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate alla definizione agevolata di una lite tributaria pendente. Il diniego era motivato dall'ufficio sul presupposto che la controversia non fosse più "pendente" alla data rilevante per la sanatoria, poiché la sentenza che la definiva era già passata in giudicato in un momento anteriore all'entrata in vigore dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011. La CTR della Liguria aveva invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo sufficiente che alla data indicata dalla norma (1 maggio 2011) la lite fosse ancora pendente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, degli artt. 324 e 327 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la definizione agevolata riguardasse solo i processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (6 luglio 2011) e non quelli già coperti da giudicato sopravvenuto prima di tale data; con il secondo ha dedotto nullità della pronuncia per violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dell'art. 16, comma 8, l. n. 289/2002, contestando la competenza dell'organo adito sul presupposto che la lite non fosse più pendente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro il diniego di definizione della lite. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico del controricorrente, secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011

    "liti fiscali pendenti"; richiamo alla data del 1 maggio 2011

    La norma consente la definizione agevolata solo delle controversie effettivamente pendenti alla data di entrata in vigore del decreto; il riferimento al 1 maggio 2011 non vale a mantenere pendente una lite divenuta irrevocabilmente definita prima del 6 luglio 2011 o comunque a renderla definibile se il giudicato è sopravvenuto prima dell'entrata in vigore della disposizione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il passaggio in giudicato preclude la pendenza della lite.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla definitività della sentenza e al termine di impugnazione ai fini della valutazione della pendenza.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato a fondamento dell'intangibilità del giudicato, incompatibile con la qualificazione della lite come pendente.

  • art. 4 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo in tema di competenza del giudice tributario adito per l'impugnazione del diniego.

  • art. 16, comma 8, l. n. 289/2002

    "l'eventuale diniego della definizione .....viene notificato.....all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite"

    La disposizione è richiamata solo per il criterio speciale di competenza e per il precedente regime di definizione delle liti; la Corte distingue però tale disciplina da quella del d.l. n. 98/2011, che non riproduce la clausola che consentiva di considerare pendenti anche le liti divenute giudicato nel periodo intermedio.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consentita la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle liti fiscali è ammessa solo per controversie effettivamente pendenti alla data richiesta dalla disciplina applicabile; il sopravvenuto giudicato prima dell'entrata in vigore della norma impedisce di qualificare la lite come pendente ai fini della sanatoria.
  • Quando il legislatore rinvia a una disciplina previgente solo per il calcolo delle somme dovute, il rinvio non comporta automaticamente la recezione di tutte le regole speciali di quella disciplina, specie se manca una clausola espressa che estenda la definizione alle liti divenute definitive in un intervallo temporale intermedio.
  • Il giudicato formatosi sulla controversia tributarie è ostativo alla definizione agevolata, salvo che la norma speciale lo deroghi in modo espresso e inequivoco.
  • Se la questione di diritto è sola e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.