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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2091

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2091 della Commissione del 26 novembre 2021 sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2021

Normativa europea32021R2091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento determina gli importi degli stanziamenti FEAGA riportati dall'esercizio 2021 che gli Stati membri devono rimborsare ai beneficiari finali nel 2022, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. La Commissione quantifica gli importi per ciascuno Stato membro nell'allegato e fissa una condizione di ammissibilità temporale: i rimborsi sono finanziabili dall'Unione solo se versati ai beneficiari entro il 16 ottobre 2022. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1o dicembre 2021, con importi definitivi fatti salvi gli ulteriori aggiustamenti di bilancio previsti dal quadro normativo richiamato.

Riparto e rimborso agli Stati membri, per l'esercizio 2022, degli stanziamenti FEAGA riportati dall'esercizio 2021 ai sensi della disciplina finanziaria della PAC.

Ambito di applicazione

Si applica agli stanziamenti non impegnati del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) relativi alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, riportati dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Riguarda gli Stati membri che hanno applicato la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente e i beneficiari finali ai quali è stato applicato il tasso di adattamento nell'esercizio a cui si riferisce il riporto. Non si applica ai beneficiari negli Stati membri che non hanno applicato la disciplina finanziaria; il testo ricorda espressamente che nel 2021 essa non si applica in Croazia. Il regolamento si applica dal 1o dicembre 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rimborso degli stanziamenti FEAGA riportati dall'esercizio 2021

Il regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 26, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il rimborso ai beneficiari finali degli stanziamenti FEAGA non impegnati riportati dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022. L'intervento si colloca nel quadro della disciplina finanziaria della PAC e delle regole del regolamento finanziario dell'Unione, con l'obiettivo di restituire ai beneficiari gli importi trattenuti per effetto del tasso di adattamento dei pagamenti diretti.

Quadro normativo e presupposti

Il regolamento richiama l'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che consente il riporto degli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal FEAGA, con un limite pari al 2 % degli stanziamenti iniziali votati e all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti applicato nell'esercizio precedente. Richiama inoltre l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che impone agli Stati membri di rimborsare tali importi ai beneficiari finali ai quali è stato applicato il tasso di adattamento nell'esercizio oggetto di riporto.

Quantificazione degli importi

Nei considerando la Commissione precisa che, sulla base delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri relative al periodo 16 ottobre 2020-15 ottobre 2021, la riduzione della disciplina finanziaria effettivamente applicata nell'esercizio 2021 è pari a 879,8 milioni di EUR. Di tale importo, 686,4 milioni di EUR rientrano nel limite del 2 % degli stanziamenti iniziali e possono essere riportati all'esercizio 2022. Il regolamento specifica che gli importi messi a disposizione degli Stati membri per il rimborso sono quelli riportati nell'allegato.

Ripartizione per Stati membri

L'allegato contiene la ripartizione puntuale per ciascuno Stato membro. Tra gli importi più rilevanti figurano Francia 140.942.719 EUR, Spagna 93.988.531 EUR, Germania 93.879.410 EUR, Italia 59.291.647 EUR e Polonia 43.034.502 EUR. Sono inoltre indicati gli importi per tutti gli altri Stati membri beneficiari, secondo la medesima logica di riparto.

Condizioni per l'ammissibilità del rimborso

L'articolo 2 stabilisce una condizione temporale precisa: le spese sostenute dagli Stati membri per rimborsare gli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se gli importi corrispondenti sono stati pagati ai beneficiari finali entro il 16 ottobre 2022. In termini pratici, il rispetto di tale termine è decisivo per la copertura a carico del bilancio UE.

Decorrenza, efficacia e rapporti con altri aggiustamenti di bilancio

L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi dal 1o dicembre 2021. I considerando chiariscono che gli importi determinati sono definitivi, ma restano fatti salvi eventuali effetti di riduzioni ex articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, correzioni considerate nella decisione sui pagamenti mensili per ottobre 2021, deduzioni, pagamenti supplementari e ulteriori decisioni adottate nel quadro della liquidazione dei conti.

Osservazioni operative

Per gli operatori, il regolamento rileva soprattutto ai fini della corretta gestione contabile e documentale dei rimborsi PAC: gli Stati membri devono assicurare il tempestivo pagamento ai beneficiari e la tracciabilità degli importi rimborsati, mentre i professionisti che assistono imprese agricole e organismi pagatori devono considerare la finestra temporale fino al 16 ottobre 2022 come termine essenziale per la spendibilità delle somme riportate.

Disposizioni principali

Determinazione degli importi rimborsabili

L'articolo 1 dispone che gli importi degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, sono messi a disposizione degli Stati membri per il rimborso ai beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2022. Gli importi sono quelli indicati nell'allegato e restano subordinati alla decisione di riporto della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Condizione di ammissibilità della spesa

L'articolo 2 stabilisce che le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se i relativi importi sono stati effettivamente versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2022.

Decorrenza e applicazione

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dal 1o dicembre 2021. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Criteri di calcolo e contesto finanziario

Nei considerando si precisa che il riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, oltre all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti applicato nell'esercizio precedente. Per il 2021 la disciplina finanziaria applicata ammonta a 879,8 milioni di EUR; di questi, 686,4 milioni di EUR rientrano nel limite del 2 % e possono essere riportati al 2022. Si richiama inoltre che la riserva di crisi nel settore agricolo non è stata utilizzata nell'esercizio 2021 e che il regolamento tiene conto anche di eventuali correzioni, riduzioni, deduzioni, pagamenti supplementari e decisioni di liquidazione dei conti.

Allegato con ripartizione per Stato membro

L'allegato indica gli importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati per ciascuno Stato membro, tra cui, a titolo esemplificativo, Francia 140.942.719 EUR, Germania 93.879.410 EUR, Spagna 93.988.531 EUR e Italia 59.291.647 EUR.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamento dell'uebilancio uegestione finanziariapagamenti diretti in agricoltura

Testo integrale

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