Cassazione Civile, Ordinanza n. 18218/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'istanza di definizione della lite fiscale ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, del versamento della prima rata e della mancata opposizione di diniego da parte dell'Ufficio. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, ponendo le spese a carico di chi le ha sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società e i soci/eredi proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato solo parzialmente illegittimi gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti chiedevano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018, allegando di aver presentato istanza di definizione della controversia e di aver versato la prima rata dovuta. Risultava inoltre che l'Ufficio non aveva opposto diniego ai sensi del comma 12 dello stesso articolo.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
istanza di definizione della controversia e richiesta di sospensione del giudizio
La presentazione dell'istanza di definizione e la prova del pagamento della prima rata giustificano la sospensione del giudizio di legittimità nelle more della definizione agevolata.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
diniego ex art. 6, comma 12
In mancanza di diniego dell'ufficio, viene meno un ostacolo alla definizione agevolata e il giudizio deve essere dichiarato estinto.
l. 136/2018
convertito dalla l. 136/2018
Norma di conversione richiamata per la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di aver aderito alla definizione agevolata della controversia fiscale e di aver versato la prima rata dovuta, il giudizio di legittimità può essere sospeso in attesa degli esiti della procedura.
- Se l'ufficio finanziario non formula diniego nei termini previsti dalla disciplina sulla definizione agevolata, la Corte prende atto della sopravvenuta causa di estinzione del giudizio.
- La definizione agevolata della lite tributaria, ove correttamente attivata e non contrastata dall'amministrazione, determina la cessazione del processo con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o, come nel caso di specie, con spese a carico di chi le ha sostenute.
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