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Sentenza

Sentenza n. 4662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 274/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva annullato il provvedimento AGEA di recupero di € 72.195,70 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi alle campagne 2008 e 2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imprenditore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

L'imprenditore agricolo aveva chiesto contributi europei nell'ambito del regime di pagamento unico per terreni dichiarati in conduzione sulla base di un contratto verbale di affitto agrario. In seguito a una verifica della Guardia di Finanza, AGEA aveva ritenuto insussistente il titolo di conduzione, poiché la proprietaria dei terreni risultava deceduta prima della data indicata per la stipula del contratto, e aveva disposto il recupero delle somme erogate. Il TAR aveva annullato il provvedimento ritenendo che il contratto costituisse titolo legittimo per l'accesso ai benefici. AGEA ha appellato la sentenza deducendo contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1922/2015 e dell'art. 3 del regolamento n. 503/1999. Secondo l'appellante, il TAR avrebbe erroneamente riconosciuto rilievo sia a un contratto orale, senza provare la data effettiva di stipula, sia a un precedente contratto scritto mai dichiarato nella domanda; inoltre avrebbe invertito l'onere della prova, mentre spettava al richiedente dimostrare il valido titolo di conduzione. L'appellato ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello perché notificato al soggetto originario deceduto, ma il Consiglio di Stato ha deciso la controversia nel merito senza esaminare tale eccezione.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non contraddittoria la motivazione del TAR e ha condiviso la conclusione secondo cui l'assenza di un valido titolo di conduzione non era stata dimostrata. La data indicata nella domanda era quella di decorrenza degli effetti del contratto, non necessariamente quella della stipula; pertanto non poteva escludersi che l'accordo orale fosse stato concluso all'inizio del 2007, quando la proprietaria era ancora in vita. In ogni caso, il giudice ha ritenuto assorbente l'art. 9, comma 2, del D.M. n. 1922/2015: per i terreni dichiarati nelle domande di aiuto relative alle annualità 2006-2013, l'assenza di opposizione del proprietario o degli eredi consente all'agricoltore di ottenere gli aiuti, mentre spetta all'organismo pagatore comunicare ai proprietari la conduzione dichiarata e consentire loro di opporsi entro trenta giorni. L'adempimento dell'organismo pagatore è obbligatorio e la mancata opposizione produce l'effetto di considerare legittimamente richiesti o erogati gli aiuti, senza che l'agricoltore debba procurarsi dichiarazioni sostitutive o attestazioni degli eredi. AGEA non aveva svolto tale verifica e non poteva imputarne l'omissione all'istante. Il riferimento del TAR al precedente contratto scritto, eventualmente rinnovato tacitamente, è stato considerato meramente ad abundantiam. È stata confermata l'illegittimità del provvedimento di recupero, fondato su un presupposto indimostrato. I motivi riproposti dall'appellato ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. non sono stati esaminati perché assorbiti dall'infondatezza dell'appello. AGEA è stata condannata alle spese del grado, liquidate in € 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, D.M. 20 marzo 2015, n. 1922

    Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006 - 2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. [...] Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati.

    La disposizione impone all'organismo pagatore di comunicare ai proprietari la conduzione dichiarata e di consentire loro di opporsi entro trenta giorni. In assenza di opposizione, gli aiuti devono essere considerati legittimamente richiesti o erogati; l'agricoltore non deve procurarsi autonomamente dichiarazioni degli eredi.

  • art. 3 del regolamento 1° dicembre 1999, n. 503

    La disposizione è richiamata dall'appellante in relazione all'obbligo di dimostrare il possesso di un idoneo titolo di conduzione ai fini della presentazione delle domande di aiuto, ma il Consiglio di Stato non la ritiene ostativa alla specifica disciplina dell'art. 9 del D.M. n. 1922/2015.

  • art. 35 della circolare AGEA 24 gennaio 2001

    autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante

    La circolare è richiamata per sostenere che, in caso di contratto verbale, il richiedente debba allegare e provare il rapporto contrattuale; la tesi non è accolta nella parte in cui pretende di trasferire sull'agricoltore l'onere di acquisire la prova della mancata opposizione degli eredi.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente alla parte appellata di riproporre i motivi non esaminati o assorbiti in primo grado; nel caso concreto i motivi riproposti non sono stati scrutinati perché l'appello è stato respinto nel merito.

  • art. 26 c.p.a.

    È posto a fondamento della condanna dell'appellante soccombente al pagamento integrale delle spese del grado.

Massime di principio

  • Per le domande di aiuto relative alle annualità 2006-2013, l'assenza di opposizione del proprietario dei terreni o dei suoi eredi consente all'agricoltore che abbia dichiarato i terreni in domanda di ottenere gli aiuti, anche se tale assenza di opposizione non equivale, sul piano civilistico, a prova della legittima conduzione.
  • L'obbligo di comunicare ai proprietari la conduzione dichiarata e di raccoglierne l'eventuale opposizione entro il termine previsto dall'art. 9, comma 2, del D.M. n. 1922/2015 grava sull'organismo pagatore; l'agricoltore non è tenuto a procurarsi autonomamente dichiarazioni sostitutive o attestazioni degli eredi circa la loro conoscenza della conduzione.
  • L'organismo pagatore non può disporre il recupero dei contributi fondandosi sulla mera ipotesi dell'assenza di un valido titolo di conduzione quando tale presupposto non sia adeguatamente dimostrato e non sia stata espletata la procedura di comunicazione ai proprietari prevista dalla disciplina speciale.
  • L'indicazione nella domanda della data di decorrenza degli effetti di un contratto verbale non dimostra necessariamente che la stipula sia avvenuta in quella stessa data; in assenza di ulteriori elementi, non può escludersi che l'accordo sia stato concluso anteriormente, quando il proprietario era ancora in vita.
  • Quando una sentenza di primo grado offre più argomentazioni alternative convergenti verso il medesimo esito, l'eventuale erroneità o natura meramente aggiuntiva di una di esse non comporta contraddittorietà della motivazione se l'altra ratio decidendi è autonomamente idonea a sorreggere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatorieAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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