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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5178/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferraioli impugnava l'ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e braccialetto elettronico. Era imputato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/1990) per il rinvenimento, nell'auto, di 2 g di marijuana e 15 kg di cocaina. I motivi di ricorso denunciavano: vizio di motivazione e erronea valutazione del pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a) cod. proc. pen.), errata valutazione del requisito relativo alla pena edittale (art. 274 lett. c) secondo comma), insufficiente considerazione della personalità e del comportamento collaborativo dell'indagato e della sua residenza familiare lontana dal luogo del reato, omessa esplicitazione del criterio di scelta della misura meno afflittiva (art. 275 comma 3 e 3-bis cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione adeguata e priva di vizi logico-giuridici: il pericolo di inquinamento della prova è concreto malgrado il sequestro del telefono, perché l'imputato potrebbe procurarsi altri mezzi e contattare i complici di cui conosce l'identità; il giudice del riesame ha correttamente valutato il pericolo di reiterazione in relazione alla consistente quantità di sostanza (15 kg di cocaina) e alla modalità del fatto, e ha potuto considerare non credibili le dichiarazioni difensive sul carattere occasionale dell'incarico. La Corte ha inoltre chiarito che, ai fini dell'art. 274 lett. c), rileva la pena edittale in astratto (limiti edittali) e non la pena concretamente prevedibile. Condanna del ricorrente alle spese processuali e rinvio degli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    art. 73, comma primo, D.P.R. 309/1990

    Contestazione del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in relazione alle quantità rilevate; usata come titolo di reato per le esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    art. 274, lettere a) e c), secondo comma

    Per le esigenze cautelari il giudice valuta il pericolo di inquinamento probatorio (lett. a) e il pericolo di reiterazione (lett. c). La Corte afferma che, per la valutazione del requisito di cui alla lett. c), conta la pena edittale in astratto (limite massimo edittale), non la pena concretamente irrogabile.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    art. 275, comma 3 e comma 3-bis

    Obbligo di motivare la scelta della misura cautelare e di valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive. La Corte ritiene che il giudice del riesame abbia rispettato tale onere motivazionale, indicando perché misure meno gravose non fossero idonee.

  • Disp. att. c.p.p., art. 94

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prescrive adempimenti consequenziali alla pronuncia; la sentenza ordina la loro esecuzione.

Massime di principio

  • La richiesta di sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive richiede una motivazione specifica e puntuale che dimostri l'assenza di esigenze cautelari concrete e attuali; la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione, non il merito probatorio.
  • Il sequestro di un telefono non esclude automaticamente il rischio di inquinamento probatorio: il giudice può ritenere concreto il rischio che l'indagato acquisisca altri mezzi di comunicazione o contatti per turbare le indagini, se vi sono elementi fattuali che lo rendono probabile.
  • Ai fini dell'art. 274 lett. c), il criterio rilevante è la pena edittale in astratto (limiti massimi stabiliti dalla legge) e non la pena che potrà concretamente essere inflitta tenendo conto di attenuanti o di scelte processuali.
  • La consistenza della quantità di stupefacente e le modalità di occultamento/trasporto sono elementi idonei a fondare un giudizio prognostico sul rischio di reiterazione, specie quando la quantità è elevata e il valore economico rende improbabile il coinvolgimento di un corriere occasionale.
  • In sede di cassazione le censure sulla mancata adozione di misure alternative devono dimostrare vizi della motivazione del giudice di merito; semplici rilievi di opportunità o rivalutazione dei fatti non sono ammissibili.

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