Cassazione Civile, Ordinanza n. 20225/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un atto di pignoramento emesso nell'ambito della riscossione tributaria. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sanata la nullità della notificazione della cartella presupposta per raggiungimento dello scopo, valorizzando la successiva impugnazione dell'atto e l'istanza di rateizzazione. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la sanatoria della notifica non impedisse comunque di verificare se l'amministrazione avesse tempestivamente esercitato il potere impositivo. Con il terzo ha lamentato la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse ritenuto provata e valida la notifica della cartella sulla base dell'istanza di rateizzazione, mezzo inidoneo secondo la ricorrente a dimostrare la rituale notificazione e a integrare acquiescenza al debito.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo ha ritenuto corretta la decisione di merito, osservando che la CTR aveva accertato in fatto la notifica telematica della cartella e, comunque, la conoscenza dell'atto da parte della società, con conseguente raggiungimento dello scopo della notificazione. Ha inoltre ribadito che il vizio della notificazione incide sulla sola notificazione e non sull'atto presupposto, salvo specifici vizi propri di quest'ultimo. Sul secondo ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva accertato la regolare notifica dell'atto presupposto e che, essendo impugnato l'atto di pignoramento, erano precluse censure dirette contro atti presupposti ormai definitivi e regolarmente notificati, fuori dall'ipotesi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Sul terzo ha affermato che l'istanza di rateizzazione non vale come acquiescenza alla pretesa tributaria, ma costituisce riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ed è incompatibile con la deduzione di mancata notificazione della cartella. In applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 156, comma 3, c.p.c.
Il raggiungimento dello scopo della notificazione sana la nullità della stessa quando l'atto abbia comunque prodotto la conoscenza del destinatario.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nei primi e terzi motivi di ricorso.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il parametro invocato per dedurre l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza.
art. 1334 c.c.
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario; la notificazione è quindi una mera condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto impositivo.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
È richiamato dalla ricorrente come termine decadenziale per la riscossione, ma la Corte ritiene preclusa la relativa censura quando si impugni un atto successivo a uno presupposto già divenuto definitivo.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiede, per contestare anche l'atto precedente non notificato, la ricorrenza di specifiche condizioni; la Corte afferma che l'ipotesi non ricorre nel caso deciso.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
È richiamato dalla ricorrente per contestare la prova della notifica della cartella; la Corte ritiene legittimo valorizzare l'istanza di rateizzazione come elemento incompatibile con la dedotta mancata conoscenza dell'atto.
art. 2944 c.c.
La richiesta di rateizzazione integra riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nullità della notificazione di un atto impositivo non travolge l'atto presupposto: per ottenerne l'annullamento occorre dedurre e provare vizi propri dell'atto, non il solo vizio del procedimento notificatorio.
- La notificazione dell'atto tributario è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto; se il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto e lo ha tempestivamente impugnato, il vizio notificatorio resta sanato per raggiungimento dello scopo.
- Quando si impugna un atto della riscossione successivo a un atto impositivo regolarmente notificato e divenuto definitivo, non sono proponibili censure che investano l'atto presupposto, salvo le eccezioni espressamente consentite dal contenzioso tributario.
- L'istanza di rateizzazione del debito tributario non comporta acquiescenza alla pretesa, ma costituisce comportamento incompatibile con la deduzione di mancata notifica della cartella e può valere come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione.
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