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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41410/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Velletri per plurime cessioni di hashish (capi 1-11, periodo agosto-dicembre 2024). Il ricorrente deduceva: 1) errata applicazione della nozione di "consumo di gruppo" (art. 73 d.P.R. 309/1990), sostenendo che le condotte contestate erano penalmente irrilevanti perché riconducibili a consumo collettivo/mandato all'acquisto; 2) insufficienza o contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza; 3) omessa e insufficiente valutazione dei profili di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare (in particolare la possibiltà degli arresti domiciliari o altre misure meno afflittive); 4) erronea valutazione del pericolo di recidiva e dell'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio; 5) censure sulla valutazione della pena prevedibile e sugli eventuali riconoscimenti di continuazione e sull'utilizzabilità delle sommarie informazioni dei compratori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in massima parte riproposizione di motivi già valutati e disattesi dal giudice del riesame con congrua motivazione: il Tribunale aveva documentato la gravità indiziaria mediante intercettazioni, servizi di O.C.P. e dichiarazioni degli acquirenti che riferivano acquisti sistematici e frequenti; aveva escluso la fattispecie del consumo di gruppo perché mancavano gli elementi tipici (acquirente uno degli assuntori, acquisto sin dall'inizio per conto degli altri, identità e volontà manifeste dei mandanti); aveva inoltre motivato il pericolo di recidiva in base al ruolo stabile del Pazienza nel mercato locale (clientela abituale, disponibilità costante di stupefacente, precedenti arresti e condanne, recente arresto del 1 luglio 2025 con circa 100 g di hashish e ritrovamenti in casa) e aveva ritenuto inidonei i provvedimenti meno afflittivi anche in ragione dell'uso del domicilio per attività criminosa. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale del riesame ha esaminato e motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi, e la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del riesame

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulittuizione di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le condotte del ricorrente rientrassero nelle plurime violazioni dell'art. 73 e non fossero riconducibili all'ipotesi penalmente irrilevante del consumo di gruppo, in mancanza delle condizioni specifiche richieste dalla giurisprudenza

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che il ricorso riproduceva motivi già esaminati e non ha indicato i vizi logici tassativi richiesti (in particolare non ha denunciato vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)

  • artt. 292, 275 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla motivazione e alla proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato sul carattere proporzionale e necessario della custodia rispetto al pericolo di recidiva

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e lett. c))

    Artt. indicanti i motivi per l'applicazione della misura (pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di recidiva ecc.): la Corte ha ritenuto congruente l'apprezzamento del giudice del riesame soprattutto sul pericolo di recidiva e sull'elemento indiziario, avendo il Tribunale argomentato anche il comportamento del ricorrente volto a 'fare pulizie' e l'uso del domicilio per attività criminosa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che prevede la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario competente: la Corte dispone la trasmissione di copia del provvedimento

Massime di principio

  • La figura del "consumo di gruppo" è penalmente irrilevante solo se sono dimostrate tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza: l'acquirente è uno degli assuntori, l'acquisto avviene sin dall'inizio per conto degli altri e con identità e volontà manifeste dei mandanti (contributo economico chiaro). In assenza di questi elementi, l'acquisto può essere qualificato come detenzione/cessione
  • In sede di riesame la gravità indiziaria può reggersi su un insieme di elementi (intercettazioni, servizi di osservazione, dichiarazioni degli acquirenti) purché la motivazione sia congrua e dia conto della rilevanza probatoria: la Cassazione non riesamina i fatti se il ricorso si limita a una diversa lettura degli stessi senza individuare vizi logici specifici
  • Per la custodia cautelare è sufficiente l'esistenza di una sola esigenza cautelare (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione): il concreto pericolo di recidiva può essere fondato su ruolo stabile dell'indagato nel mercato illecito, disponibilità sistematica di stupefacente, precedenti e comportamenti recenti che dimostrino continuità dell'attività
  • La proporzionalità della misura va valutata sul quadro complessivo: misure meno afflittive sono inidonee se il domicilio è utilizzato per l'attività illecito o se esistono elementi che rendono probabile la continuità del reato
  • In Cassazione i motivi devono prospettare vizi di diritto o vizi gravi di logica e motivazione (art. 606 c.p.p.); semplici rinnovate richieste di interpretazione probatoria o rivalutazione del fatto, senza denunciare errori giuridici o carenze logiche specifiche, sono inammissibili
  • Per impugnare la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio è necessario dimostrare l'assenza di un rischio concreto e attuale (non basta un'asserita genericità): occorrono elementi che rendano implausibile l'influenza su testi o l'eliminazione di tracce

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